Cassazione Penale, Ordinanza n. 27753/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di questioni già valutate e respinte dai giudici di merito con motivazione congrua e logicamente immune da vizi manifesti. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha richiamato le conseguenze ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 8 aprile 2025. Dal testo disponibile non emergono i fatti di causa né il reato contestato; si evince solo che i motivi di ricorso riproducevano censure già dedotte nei gradi di merito e che tali censure erano state esaminate e disattese con argomentazioni ritenute corrette, puntuali, coerenti con le emergenze acquisite e immuni da manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, cioè le statuizioni accessorie a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, se la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta, specifica e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non introduce reali vizi di legittimità, ma mira solo a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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