L.R. Calabria 29/2008
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Calabria il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli a chilometri zero, con informazione al consumatore, controlli e incentivi per ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico. Vieta inoltre l’uso di OGM nella ristorazione collettiva pubblica, disciplina la vendita diretta degli imprenditori agricoli e riserva spazi nei mercati. Molte misure promozionali sono oggi modificate o abrogate.
Consumo e vendita di prodotti agricoli a chilometri zero, ristorazione collettiva e vendita diretta in Calabria
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero
La legge regionale della Calabria disciplina misure di promozione, informazione e valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometri zero, con interventi rivolti alla ristorazione collettiva pubblica, alle imprese del settore alimentare e alla vendita diretta degli imprenditori agricoli. La disciplina risultante si applica nel territorio regionale calabrese.
Finalità e nozione di prodotti a chilometri zero
La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a chilometri zero, favorendone consumo e commercializzazione, con maggiore trasparenza dei prezzi e adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti. La finalità comprende anche l’esigenza di sostenibilità ambientale.
Ai fini della legge, sono considerati prodotti a chilometri zero i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
- prodotti tradizionali di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 173/1998;
- prodotti stagionali, immessi in commercio allo stato fresco o consegnati alle imprese utilizzatrici nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole;
- prodotti di comprovata sostenibilità ambientale, per i quali dalla produzione alla distribuzione sia dimostrato un minore apporto di emissioni di gas serra rispetto ad altri prodotti equivalenti; la Giunta regionale definisce le modalità di calcolo;
- prodotti di qualità, cioè DOP, IGP, vini DOC e DOCG, STG e prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica.
Soggetti attuatori e linee di intervento
L’attuazione della legge è affidata alla Regione, agli enti locali e agli enti strumentali regionali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. La disciplina regionale prevede interventi per:
- informare correttamente i consumatori;
- vietare la somministrazione di alimenti con OGM nella ristorazione collettiva pubblica;
- sostenere l’impiego di prodotti a chilometri zero nelle attività di ristorazione e ospitalità operanti in Calabria;
- favorire la vendita diretta da parte dei produttori.
Divieto di OGM nella ristorazione collettiva pubblica
Ai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica è vietato somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati, nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti OGM. La violazione costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di ristorazione.
Utilizzo dei prodotti a chilometri zero negli appalti di ristorazione
Negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, l’impiego di prodotti a chilometri zero può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione.
Nella preparazione dei pasti forniti dalla ristorazione collettiva pubblica, l’utilizzo di prodotti a chilometri zero deve essere reso esplicito tramite idonei strumenti di informazione agli utenti.
Promozione nelle imprese di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico
Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che si approvvigionino, nell’anno, per almeno il 30% del valore complessivo degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero è assegnato un apposito logo da esporre all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nella promozione dell’attività.
La Giunta regionale definisce caratteristiche e modalità d’uso del logo e le iniziative specifiche di valorizzazione. La previsione del precedente contrassegno e della sponsorizzazione è stata superata dal testo vigente; il riferimento attuale è al logo e al circuito regionale di valorizzazione.
Vendita diretta degli imprenditori agricoli
La legge disciplina la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, individuali o societari, iscritti al registro delle imprese e in regola con gli obblighi IVA previsti dall’art. 34 del d.P.R. n. 633/1972.
La vendita diretta può riguardare prodotti agricoli anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, purché provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti interessati. La prevalenza si valuta:
- per comparto agronomico, quando i prodotti acquistati da terzi risultano quantitativamente inferiori;
- in caso di comparti diversi, quando il valore dei beni dell’azienda prevale su quello dei beni acquistati da terzi.
Per l’avvio dell’attività di vendita diretta è normalmente necessaria la dichiarazione di inizio attività secondo il d.lgs. n. 228/2001. Non è invece richiesta per la vendita su superfici all’aperto nell’azienda agricola o in altre aree private nella disponibilità dell’imprenditore, nonché per la vendita effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, benefiche o politiche, o di promozione dei prodotti tipici o locali.
Per tali forme di vendita diretta non si applica la disciplina del commercio, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese ma non tenuti alla dichiarazione IVA, la vendita diretta è subordinata ad autorizzazione del Comune; se l’istanza non è definita entro 30 giorni, si intende accolta e l’attività può essere esercitata nel territorio comunale.
Mercati, posteggi e farmer markets
I Comuni, in caso di apertura di nuovi mercati su aree pubbliche o di disponibilità sopravvenuta di posteggi nei mercati esistenti, riservano agli imprenditori agricoli che esercitano vendita diretta almeno il 15% del totale dei posteggi.
Inoltre, i Comuni destinano aree per la realizzazione di farmer markets da parte degli imprenditori agricoli, al fine di favorire l’acquisto di prodotti a chilometri zero e informare adeguatamente i consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti.
Controlli e vigilanza
Regione, Province e Comuni esercitano i controlli per accertare le violazioni della legge, avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale, anche mediante appositi gruppi di intervento. Per i controlli di conformità in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, la Regione si avvale anch’essa della polizia amministrativa locale.
Disposizioni finali e abrogazioni
Sono abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la legge. L’attuazione è affidata al Dipartimento Agricoltura.
L’articolo sul parere comunitario di compatibilità è stato abrogato; pertanto non sussiste più una condizione sospensiva di efficacia legata alla Commissione europea. Le misure oggi vigenti operano secondo il testo consolidato della legge.
Obsolescenza pratica
La legge non è da considerarsi integralmente obsoleta, perché contiene ancora disciplina vigente su informazione al consumatore, divieto di OGM nella ristorazione collettiva, vendita diretta e riserve di posteggi/aree. Restano invece superate o abrogate alcune misure promozionali originarie, in particolare quelle sostituite dal testo coordinato del 2012.
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