L.R. Calabria 20/2008
Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 2 commi 17 e 18 della legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina le Comunità montane calabresi in attuazione della legge statale n. 244/2007, ridefinendone natura, ambiti territoriali, numero massimo, organi, indennità, successione nei rapporti e norme transitorie. Impone l’adeguamento degli statuti entro 3 mesi e prevede la costituzione dei nuovi organi entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Le disposizioni transitorie sui Comuni esclusi e sulle unioni sono limitate al 31/12/2008.
Riordino istituzionale delle Comunità montane in Calabria e modifica della disciplina regionale di settore
Riordino istituzionale delle Comunità montane in Calabria
La legge disciplina il riordino delle Comunità montane della Regione Calabria in attuazione della Costituzione e della legge statale n. 244/2007. La riforma incide sull’assetto territoriale, sugli organi, sulle funzioni associative dei Comuni, sulla successione nei rapporti giuridici e su alcune norme transitorie della legge regionale n. 4/1999.
Principi generali e funzione delle Comunità montane
Le Comunità montane sono confermate come enti locali strategici per le politiche a favore della montagna calabrese. Nel sistema regionale vengono recepiti i principi del testo unico degli enti locali relativi, direttamente o indirettamente, alle Comunità montane.
La disciplina regionale qualifica le Comunità montane come enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni montani e parzialmente montani, di norma appartenenti alla stessa Provincia, per l’esercizio di funzioni proprie, conferite o delegate. Esse costituiscono il livello ottimale per l’esercizio associato delle funzioni comunali, in relazione alle caratteristiche del territorio, alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi, e promuovono e attuano politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani.
Esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Per la gestione associata di funzioni e servizi dei Comuni appartenenti a una Comunità montana, la legge regionale rinvia alla disciplina della legge regionale n. 15/2006 sul riordino territoriale e sull’incentivazione delle forme associative dei Comuni. L’obiettivo è assicurare gestione secondo criteri di buon andamento, economicità ed efficienza.
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità montana viene integrato da una specifica sezione denominata piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata. Tale piano deve derivare da una ricognizione delle funzioni e dei servizi comunali, normalmente riferita alla classificazione dei bilanci comunali, e da una valutazione dell’idoneità delle forme di gestione rispetto all’ambito territoriale e alle esigenze funzionali ed economiche. La Comunità montana, d’intesa con i Comuni membri, promuove le iniziative necessarie per individuare le forme più idonee di gestione associata, con priorità ai servizi di supporto.
Il piano deve indicare, in particolare:
- assetto, dimensione e caratteristiche delle funzioni e dei servizi;
- forma di gestione prescelta, previa valutazione comparativa;
- dotazioni patrimoniali e di personale;
- piano finanziario degli interventi e piano di gestione;
- schema di convenzione con i Comuni membri, comprensivo di durata, forme di consultazione, rapporti finanziari, obblighi e garanzie reciproche.
Ambiti territoriali e requisiti per la costituzione
La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici richiamati dalla normativa statale.
Per la costituzione di una Comunità montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in primo luogo i Comuni il cui territorio sia per almeno il 55% della superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare. Possono essere associati anche i Comuni che cumulativamente presentino:
- sede municipale sopra i 300 metri s.l.m.;
- almeno il 33% del territorio sopra i 400 metri s.l.m.
Sono inclusi nella delimitazione anche i Comuni appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, secondo la legge statale n. 482/1999 e la disciplina regionale calabrese sulle minoranze linguistiche, purché:
- il Municipio sia posto ad almeno 500 metri s.l.m. e almeno il 45% del territorio comunale sia sopra i 300 metri s.l.m.; oppure
- il Comune sia già appartenente a Comunità montane.
Non possono essere associati in una Comunità montana i Comuni capoluogo di Provincia. Inoltre, i Comuni facenti parte di Comunità montane non possono associarsi ad Unioni di Comuni.
Procedura di adesione e delimitazione dei nuovi ambiti
I Comuni che possiedono i requisiti di legge devono essere associati a una Comunità montana territorialmente contigua, previa deliberazione del Consiglio comunale. La Comunità montana interessata deve trasmettere l’istanza di adesione al competente Dipartimento regionale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, per la verifica dei requisiti.
Il Dipartimento regionale deve esprimere il parere entro 30 giorni dal ricevimento; decorso inutilmente il termine, il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità montana delibera sull’adesione del Comune richiedente.
Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di Comuni esistenti devono disciplinare anche gli effetti di tali modifiche sugli ambiti territoriali delle Comunità montane quando ne risultino incisi.
Numero delle Comunità montane e costituzione
La Regione individua in 20 il numero massimo delle Comunità montane costituibili in Calabria, con la seguente articolazione massima per Provincia, sulla base dei Comuni eleggibili:
- Provincia di Cosenza: 8;
- Provincia di Catanzaro: 3;
- Provincia di Crotone: 1;
- Provincia di Vibo Valentia: 2;
- Provincia di Reggio Calabria: 6.
Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dai Comuni ricompresi nelle zone omogenee indicate nell’allegato A della legge. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale deve emanare i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.
Controlli e autonomia organizzativa
Nell’ambito della propria autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare, le Comunità montane devono dotarsi di strumenti idonei a garantire la legittimità e l’economicità dell’azione amministrativa e contabile, nonché a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute nell’attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati ottenuti e obiettivi prefissati.
Organi: Consiglio e Giunta
Il Consiglio della Comunità montana è composto da consiglieri comunali eletti dai Consigli comunali dei Comuni aderenti. La ripartizione dei rappresentanti è la seguente:
- 3 componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui due terzi espressi dalla maggioranza e un terzo dalla minoranza, eletti con votazioni separate;
- 1 componente per gli altri Comuni.
Lo Statuto disciplina il funzionamento del Consiglio, con particolare riguardo a convocazione, numero legale, discussione e deliberazione, sostituzione degli eletti che non accettano la nomina e dei componenti cessati dalla carica; può anche prevedere Commissioni e gruppi.
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, fino a 2 per le Comunità montane con popolazione complessiva fino a 40.000 abitanti e fino a 4 per quelle con popolazione superiore. Il Vicepresidente è scelto dal Presidente tra gli Assessori.
Decadenza, sospensione e indennità
Per la rimozione e la sospensione del Presidente e degli amministratori delle Comunità montane si applicano le norme dell’art. 142 del testo unico degli enti locali.
Al Presidente e agli Assessori spetta un’indennità determinata secondo la legge statale n. 244/2007, ridotta di un ulteriore 20% e comunque decurtata di quanto eventualmente già percepito nella qualità di Sindaco o Assessore comunale. Ai Consiglieri spetta solo il gettone di presenza previsto dalla normativa vigente.
Successione nei rapporti, personale e commissariamento
Le Comunità montane costituite ai sensi della legge succedono nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane preesistenti, assorbendone risorse umane, finanziarie e strumentali, salvando i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio 2008.
Se le risorse umane assorbite risultano eccedenti rispetto alle esigenze gestionali, le Comunità montane devono valutare prioritariamente l’utilizzo del personale in esubero nella gestione associata dei servizi comunali.
Se la riforma comporta soppressione o accorpamento di una o più Comunità montane, la Regione nomina un Commissario per la gestione ordinaria fino alla nuova costituzione del Consiglio. Il Commissario deve anche redigere un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire. Il Presidente della Giunta regionale nomina i commissari tra funzionari regionali e della pubblica amministrazione, su proposta dell’Assessore competente.
Entro 30 giorni dal termine assegnato per la ricognizione, la Giunta regionale approva il piano e definisce gli aspetti successori, con particolare riferimento ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale.
Se i nuovi ambiti territoriali incidono su Comuni già compresi in Comunità montane costituite, la gestione ordinaria è assicurata dagli organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio.
Norme transitorie e adeguamento degli statuti
In sede di prima applicazione, il Consiglio delle Comunità montane è composto secondo le nuove regole e nei termini previsti dalla disciplina regionale richiamata dalla legge.
Le Comunità montane devono adeguare il proprio Statuto entro 3 mesi dall’entrata in vigore. Decorso tale termine e fino all’efficacia delle modifiche statutarie, le norme incompatibili con la nuova legge perdono effetto.
I Comuni non in possesso dei requisiti che abbiano territorio contiguo a quello di una Comunità montana, previa deliberazione del Consiglio comunale e recepimento da parte del Consiglio della Comunità montana, possono affidare a quest’ultima la gestione della superficie territoriale situata sopra i 400 metri s.l.m. per l’esercizio delle attività di competenza. Tale previsione non comporta però la rappresentanza del Comune nel Consiglio della Comunità montana.
I Comuni già associati in una Comunità montana ed esclusi in seguito alla nuova delimitazione possono associarsi in Unione di Comuni entro e non oltre il 31 dicembre 2008; in tal caso le risorse umane e strumentali della Comunità montana di appartenenza sono trasferite alle nuove Unioni.
Le sedi definitive delle Comunità montane istituite dalla legge sono individuate dai rispettivi Consigli. Fanno eccezione le sedi già esistenti ubicate in Comuni ricompresi negli ambiti dell’allegato A, se di proprietà delle Comunità montane, che diventano sedi definitive. I Consigli possono deliberare una sede diversa solo previa cessione della proprietà della sede precedente. Le somme ricavate devono essere destinate in via prioritaria all’acquisto di una nuova sede più baricentrica rispetto al territorio della Comunità montana; non è ammesso un ulteriore impiego di fondi oltre a quelli derivanti dalla cessione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
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