Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 25/2008

Costituzione Società per azioni in house «Portanova».

Normativa regionaleL.R. Calabria 25/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria costituisce la società per azioni in house "Portanova", a capitale interamente regionale, per gestire servizi strumentali all’attività assembleare del Consiglio regionale. I rapporti con il Consiglio sono disciplinati da contratti di servizio. Gli oneri gravano sul bilancio del Consiglio regionale. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Costituzione della società in house regionale "Portanova"

Costituzione della società in house "Portanova"

La legge regionale della Calabria dispone la costituzione della società per azioni in house "Portanova", interamente partecipata dalla Regione, con finalità strumentali rispetto all’attività del Consiglio regionale. Il provvedimento è volto a creare un soggetto societario dedicato alla gestione di servizi interni da esternalizzare.

Funzioni e ambito operativo

Alla società è affidata la gestione di alcuni servizi strumentali all’attività assembleare del Consiglio regionale, individuati dagli organi competenti del Consiglio con apposita deliberazione e con successiva determinazione del Segretario generale. L’assetto delineato riguarda quindi servizi di supporto all’assemblea regionale, non attività istituzionali generali della Regione.

Organi competenti e adempimenti costitutivi

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il Segretariato generale del Consiglio, cura gli adempimenti necessari alla costituzione della società. La norma attribuisce dunque al Consiglio regionale il ruolo di soggetto promotore e attuatore della costituzione dell’in house.

Rapporti con il Consiglio regionale

I rapporti tra il Consiglio regionale e la società sono regolati da uno o più contratti di servizio. La disciplina rinvia quindi alla contrattualizzazione dei contenuti operativi, delle prestazioni richieste e delle relative condizioni di svolgimento.

Vincoli normativi e concorrenza

La società deve operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con espresso richiamo alla disciplina nazionale allora applicabile ai servizi strumentali e alle società partecipate. Il richiamo serve a delimitare l’operatività dell’in house nel quadro dei principi di concorrenza e organizzazione dei servizi pubblici.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico del capitolo 4, articolo 1, del bilancio del Consiglio regionale. La copertura finanziaria è quindi interna al bilancio consiliare.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.