L.R. Calabria 25/2008
Costituzione Società per azioni in house «Portanova».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria costituisce la società per azioni in house "Portanova", a capitale interamente regionale, per gestire servizi strumentali all’attività assembleare del Consiglio regionale. I rapporti con il Consiglio sono disciplinati da contratti di servizio. Gli oneri gravano sul bilancio del Consiglio regionale. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Costituzione della società in house regionale "Portanova"
Costituzione della società in house "Portanova"
La legge regionale della Calabria dispone la costituzione della società per azioni in house "Portanova", interamente partecipata dalla Regione, con finalità strumentali rispetto all’attività del Consiglio regionale. Il provvedimento è volto a creare un soggetto societario dedicato alla gestione di servizi interni da esternalizzare.
Funzioni e ambito operativo
Alla società è affidata la gestione di alcuni servizi strumentali all’attività assembleare del Consiglio regionale, individuati dagli organi competenti del Consiglio con apposita deliberazione e con successiva determinazione del Segretario generale. L’assetto delineato riguarda quindi servizi di supporto all’assemblea regionale, non attività istituzionali generali della Regione.
Organi competenti e adempimenti costitutivi
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il Segretariato generale del Consiglio, cura gli adempimenti necessari alla costituzione della società. La norma attribuisce dunque al Consiglio regionale il ruolo di soggetto promotore e attuatore della costituzione dell’in house.
Rapporti con il Consiglio regionale
I rapporti tra il Consiglio regionale e la società sono regolati da uno o più contratti di servizio. La disciplina rinvia quindi alla contrattualizzazione dei contenuti operativi, delle prestazioni richieste e delle relative condizioni di svolgimento.
Vincoli normativi e concorrenza
La società deve operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con espresso richiamo alla disciplina nazionale allora applicabile ai servizi strumentali e alle società partecipate. Il richiamo serve a delimitare l’operatività dell’in house nel quadro dei principi di concorrenza e organizzazione dei servizi pubblici.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico del capitolo 4, articolo 1, del bilancio del Consiglio regionale. La copertura finanziaria è quindi interna al bilancio consiliare.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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