L.R. Calabria 27/2008
Modifica dell’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 ed ulteriori disposizioni di carattere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 9 della L.R. Calabria n. 31/2002 sulla formazione e assegnazione dei dipendenti destinati al primo incarico dirigenziale: la Giunta regionale organizza i percorsi formativi, che si svolgono fuori orario di lavoro senza indennità o gratifiche, salvo le spese di trasferta. È inoltre soppressa una disposizione sul personale ex LPU-LSU, già abrogata dal novembre 2008.
Modifica della disciplina regionale sul conferimento del primo incarico dirigenziale e disposizioni collegate
Modifica della disciplina sul primo incarico dirigenziale
La legge regionale Calabria 14 agosto 2008, n. 27 interviene sull’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, ridefinendo alcuni aspetti della formazione e dell’assegnazione dei dipendenti regionali destinati al conferimento del primo incarico dirigenziale. Il testo coordina inoltre una disposizione transitoria relativa al personale ex LPU-LSU, poi abrogata nel medesimo anno.
Assegnazione alla Giunta regionale e formazione
La disciplina risultante attribuisce alla Giunta regionale la gestione delle assegnazioni dei dipendenti ai dipartimenti e alle altre strutture regionali ai fini del conferimento del primo incarico dirigenziale. Il trattamento economico è quello determinato dai contratti collettivi e l’assegnazione avviene contestualmente al percorso previsto.
È inoltre precisato che l’attività formativa è organizzata dalla Giunta regionale.
Svolgimento della formazione e regime economico
La legge stabilisce che le attività di formazione si svolgano:
- al di fuori dell’orario lavorativo;
- al di fuori dei giorni di prestazione del servizio;
- senza riconoscimento di indennità o gratifiche.
Resta escluso da tale divieto il solo rimborso delle eventuali spese di trasferta.
Disposizioni soppresse e abrogate
Il comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 31/2002 viene soppresso.
Il comma aggiuntivo che disciplinava l’utilizzo dei dipendenti regionali ex LPU-LSU stabilizzati con contratto part-time a tempo indeterminato a 24 ore settimanali, e che prevedeva la permanenza nelle sedi di assegnazione fino all’aumento dell’orario a 36 ore, con eventuale trasferimento solo su domanda, è stato successivamente abrogato dalla legge regionale 11 novembre 2008, n. 39.
Ambito territoriale e attualità
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Calabria. Per la parte relativa alla disciplina del personale ex LPU-LSU, il contenuto è ormai privo di efficacia pratica perché espressamente abrogato nel 2008; la restante modifica dell’art. 9 si inserisce nella disciplina regionale del reclutamento e della formazione per il primo incarico dirigenziale.
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