L.R. Calabria 28/2008
Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge calabrese disciplina progetti di politiche attive per ricollocare lavoratori dipendenti di enti o organismi partecipati dalla Regione Calabria, anche in deroga agli ammortizzatori sociali, nonché altre categorie indicate. I progetti sono approvati dal Dipartimento regionale Lavoro e finanziati nei limiti del bilancio regionale; per il 2008 vanno approvati entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Ricollocazione di lavoratori in ammortizzatori sociali e assimilati
Ricollocazione dei lavoratori in ammortizzatori sociali e soggetti assimilati
La legge disciplina, per la Regione Calabria, interventi di politiche attive del lavoro finalizzati alla ricollocazione di lavoratori provenienti da enti, organismi pubblici o pubblico-privati partecipati dalla Regione e da imprese che svolgevano servizi in esternalizzazione in favore della Regione. La disciplina è estesa anche ad altre categorie di lavoratori individuate nel testo coordinato.
Ambito di applicazione soggettivo
I progetti possono riguardare, in primo luogo, lavoratori già dipendenti di enti o organismi pubblici o pubblico-privati al cui capitale sociale partecipi direttamente la Regione Calabria, collocati in trattamento di integrazione salariale o altre forme di ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga. Sono inclusi anche i dipendenti, alla data del 31 dicembre 2007, di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria.
La disciplina si applica inoltre:
- ai lavoratori che, pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto almeno due anni di attività al 31 dicembre 2007 presso enti o organismi pubblici o pubblico-privati a partecipazione regionale maggioritaria, oppure presso imprese fornitrici di servizi in esternalizzazione per la Regione Calabria, comprese le imprese fornitrici di servizi informatici in stato fallimentare, nonché presso enti strumentali della Regione, purché abbiano partecipato alla manifestazione di interesse richiamata dal testo;
- al personale dipendente di società che erogano servizi di interesse generale e sono controllate e/o partecipate da enti locali, anche se poste in liquidazione, a condizione che sia avviata la procedura di ricollocazione presso altre società a capitale interamente pubblico controllate e/o partecipate dagli stessi enti per i servizi già svolti;
- ai lavoratori dei Consorzi di Bonifica che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, purché selezionati con procedura pubblica e per titoli.
Elaborazione e approvazione dei progetti
L’elaborazione dei progetti è affidata al Dipartimento regionale del Lavoro, che opera avvalendosi degli enti strumentali del Dipartimento e in sinergia con il partenariato economico-sociale e istituzionale. L’individuazione delle professionalità necessarie avviene tramite idonee procedure selettive e può riguardare anche assunzioni con modelli negoziali flessibili.
Soggetti incaricati della realizzazione
La realizzazione dei progetti è affidata prioritariamente a soggetti privati selezionati mediante procedure comparative, nel rispetto della normativa vigente. In subordine, la realizzazione può essere affidata a enti dipendenti della Regione, in ragione dell’affinità con i servizi svolti, oppure ad altri enti pubblici, anche locali.
Risorse finanziarie e copertura
La realizzazione dei progetti avviene nei limiti delle risorse iscritte e disponibili nel bilancio regionale per le medesime finalità. Per l’anno 2008 i progetti devono essere approvati entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge. A decorrere dal 2009, le risorse destinate all’intervento sono individuate in sede di bilancio regionale.
Limiti temporali e decorrenza pratica
La norma richiama in più punti la data del 31 dicembre 2007 come riferimento per individuare i lavoratori destinatari. Per i progetti relativi al 2008 è previsto un termine di approvazione di 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’atto risulta oggi sostanzialmente superato nella parte strettamente legata a tali finestre temporali, pur restando rilevante per la ricostruzione della disciplina e delle eventuali situazioni ancora pendenti.
Evoluzione normativa del testo coordinato
Il testo coordinato dà atto di successive integrazioni che hanno ampliato la platea dei destinatari, includendo anche lavoratori di società partecipate da enti locali e dei Consorzi di Bonifica nei casi previsti. Non emergono nel brano fornito ulteriori disposizioni su controlli, sanzioni o procedure di dettaglio.
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