Cassazione Penale, Sentenza n. 16252/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che lo aveva condannato per il reato di furto (artt. 110, 624, 625 c.p.). Il motivo di cassazione denunciava violazione dell'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'atto di appello indicava con precisione le parti della sentenza oggetto di censura (in particolare la qualificazione della cosa come appartenente al Comune di Marsala e la carenza probatoria) e che la Corte territoriale, invece di entrare nel merito, aveva erratamente dichiarato l'appello inammissibile riproponendo i medesimi argomenti già valutati in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, richiamando l'orientamento della giurisprudenza superiore sul requisito di specificità dell'atto di appello: l'appello che si limita a riproporre temi gia valutati dal giudice di primo grado senza confutare specificamente il fondamento logico e fattuale della decisione impugnata è inammissibile. La Corte territoriale aveva correttamente motivato l'inammissibilità osservando che la tesi della res derelicta era stata già disattesa dal Tribunale con argomentazioni basate su risultanze istruttorie inequivoche (dichiarazioni del funzionario comunale e dell'agente di PS), e che l'appellante non aveva fornito critiche argomentate e specifiche tali da orientare il giudice d'appello verso una riforma.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 624, 625, comma 1, n.7
Norme sostanziali in base alle quali il ricorrente era stato condannato per furto in concorso; richiamate solo a contestualizzare il capo di imputazione e la condanna di primo grado
Codice di procedura penale
Disciplina il contenuto e la specificità dell'atto di impugnazione in appello; la Corte ha interpretato tale norma in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità richiedendo che l'atto d'appello non si limiti a riproporre argomentazioni già valutate dal primo giudice, ma contenga una confutazione specifica del fondamento logico e fattuale della decisione impugnata
Decreto-legge 28/10/2020, n.137, conv. in L. 18/12/2020, n.176
Disposizione richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevanza procedurale nella fase di esame del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. U
n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui l'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non vengono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 5
n. 39210 del 29/05/2015 (Jovanovic)
Richiamata come parte dell'orientamento consolidato sull'esigenza di specificità dell'atto d'appello
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 6
n. 1770 del 18/12/2012 (Lombardo) e n. 25711 del 17/05/2016 (V.)
Ulteriori precedenti che confermano il principio secondo cui la mera riproposizione di argomentazioni già valutate è insufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'appello
Massime di principio
- L'appello contro una sentenza di primo grado deve essere specifico: non basta indicare i punti della decisione che si vogliono impugnare, occorre argomentare puntualmente la confutazione del fondamento logico e fattuale delle ragioni poste a base della decisione impugnata
- Se il primo giudice ha motivato dettagliatamente la decisione (con richiamo a risultanze istruttorie specifiche), l'appellante deve rispondere in modo mirato a quelle argomentazioni; la mera ripetizione delle stesse tesi già esposte in primo grado rende l'appello inammissibile
- La dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità non comporta l'esame nel merito: il giudice d'appello può limitarsi a motivare l'inadeguatezza dell'atto di impugnazione senza riformare la decisione di primo grado
- In casi analoghi, per evitare l'inammissibilità, conviene: 1) indicare chiaramente gli errori di fatto o di diritto contestati; 2) confutare punto per punto le argomentazioni del primo giudice; 3) produrre o indicare elementi di prova alternativi o vizi nella valutazione probatoria; 4) richiamare principi di diritto e giurisprudenza di legittimità che supportino la diversa valutazione
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare anche sanzioni economiche e condanna alle spese, dunque è importante curare la specificità e l'argomentazione dell'atto di appello fin dalla redazione
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