Cassazione Penale, Ordinanza n. 23978/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione. La questione sottoposta riguardava se, mediante incidente di esecuzione, potessero essere fatte valere nullità verificatesi nel giudizio di cognizione per la mancata citazione del difensore dell'imputato. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, la rilevanza di tali nullità ai fini dell'esecuzione, chiedendone la presa in considerazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza. La Corte ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in un processo celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore non sono deducibili con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.; resta invece esperibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., se si allega l'incolpevole mancata conoscenza del processo conseguente a quelle nullità.
Norme richiamate
art. 670 c.p.p.
L'incidente di esecuzione non è lo strumento per far valere nullità assolute e insanabili verificatesi nel giudizio di cognizione dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 629-bis c.p.p.
È il rimedio eventualmente esperibile per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivata dalle nullità dell'omessa citazione dell'imputato o del difensore.
Massime di principio
- Le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, in un processo celebrato in assenza, non possono essere dedotte tramite incidente di esecuzione una volta intervenuto il giudicato.
- Quando la lesione del contraddittorio abbia determinato l'incolpevole mancata conoscenza del processo, la sede corretta per chiedere tutela è la rescissione del giudicato, non l'incidente di esecuzione.
- Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza quando si fonda su una questione già risolta in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità e non viene indicato alcun elemento idoneo a superarla.
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