Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25397/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per reati in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di violazione di legge processuale. In particolare ha contestato la dichiarazione di tardività della richiesta di trattazione orale del giudizio di appello: secondo la Corte territoriale il decreto di citazione era stato notificato il 25 agosto 2025 e l'istanza, trasmessa il 10 settembre 2025, sarebbe stata oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 598-bis c.p.p. L'imputato ha invece sostenuto che la notifica era avvenuta durante la sospensione feriale dei termini, sicché il termine per chiedere la discussione orale era rimasto sospeso fino al 31 agosto 2025 e la richiesta del 10 settembre era tempestiva; ha inoltre censurato l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'udienza si sarebbe svolta in rito cartolare non partecipato per mancata richiesta di discussione orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la valutazione di tardività dell'istanza di trattazione orale, perché il termine di quindici giorni per la richiesta, previsto dall'art. 598-bis c.p.p., era soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 l. n. 742/1969. Poiché il decreto di citazione era stato notificato il 25 agosto 2025, il termine ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2025 e non era ancora decorso al 10 settembre 2025. La Corte ha anche richiamato l'orientamento secondo cui, in presenza di rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, la celebrazione dell'appello in camera di consiglio non partecipata determina un modello procedimentale difforme e integra nullità assoluta e insanabile. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice indicata tra i reati oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione sostanziale.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice indicata tra i reati contestati e confermati in appello; la Corte di cassazione non ne esamina il merito sostanziale.

  • art. 598-bis c.p.p.

    termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione

    Il termine per chiedere la trattazione orale nel giudizio di appello va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini, salvo espressa deroga normativa non ravvisata dalla Corte.

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto si applica anche al termine per la richiesta di trattazione orale in appello, non essendo prevista una deroga espressa.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    La celebrazione del giudizio in forma cartolare non partecipata, in presenza di rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, integra una nullità assoluta e insanabile per difformità del modello procedimentale e per la mancata partecipazione del difensore ove obbligatoria.

  • art. 558 bis c.p.p.

    Riferimento contenuto nel testo, ma verosimilmente materiale o refuso rispetto all'art. 598-bis c.p.p.; la Corte fonda comunque il ragionamento sul termine per la richiesta di trattazione orale in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p., la richiesta di trattazione orale è un diritto potestativo della parte e, se tempestivamente esercitato, impone il ripristino del modello partecipato del processo.
  • Il termine di quindici giorni per domandare la trattazione orale è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 l. n. 742/1969, salvo deroga espressa.
  • Se la richiesta di trattazione orale è rituale e tempestiva, la celebrazione dell'appello in camera di consiglio non partecipata in luogo della discussione orale determina un vizio radicale del procedimento, qualificabile come nullità assoluta e insanabile.
  • La tempestività della richiesta va verificata computando correttamente la sospensione feriale: una notifica del decreto di citazione effettuata nel periodo di sospensione non fa decorrere immediatamente il termine, che riprende dal 1 settembre.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.