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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7219 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione le sentenze della Commissione tributaria regionale della Liguria che avevano annullato gli avvisi di accertamento IRPEG e ILOR relativi agli anni 1994-1997 e gli atti di contestazione di violazioni IVA. Secondo l'Amministrazione, I.F. non avrebbe avuto la legittimazione a impugnare gli atti notificati alla società, poiché si era dichiarato estraneo alla società e privo di consapevolezza circa l'eventuale nomina quale rappresentante. L'Agenzia sosteneva quindi che i ricorsi fossero inammissibili per difetto di potere rappresentativo e per mancata instaurazione del contraddittorio con la società. La Corte ha distinto, tuttavia, tra la responsabilità personale di I.F. per le sanzioni tributarie e la sua legittimazione processuale quale rappresentante formale della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto che, in assenza di prova della revoca, della rinuncia o dell'annullamento della nomina e dei poteri rappresentativi, I.F. conservasse la qualità formale di rappresentante legale della K.I. Ltd e fosse quindi legittimato a impugnare gli avvisi di accertamento notificati alla società. La sua esclusione dalla responsabilità personale per le violazioni tributarie, determinata dallo stato di incapacità e dalla sua posizione di vittima dei reati commessi da terzi, non faceva venir meno il potere di rappresentanza della società. Sono rimasti quindi confermati gli annullamenti degli atti fiscali pronunciati dai giudici di merito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese dei giudizi di legittimità, liquidate complessivamente in 20.000 euro per compensi e 400 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 273 c.p.c.

    La Corte dispone la riunione delle cause aventi parziale identità di oggetto.

    Le cause connesse o parzialmente coincidenti possono essere trattate unitariamente per evitare decisioni contrastanti e assicurare economia processuale.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione delle norme sul procedimento.

    L'Agenzia ha denunciato errori processuali della sentenza d'appello, sostenendo che il giudice avesse esaminato il rapporto tributario della società senza una valida rappresentanza processuale.

  • Art. 81 c.p.c.

    Nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

    La norma impedisce di agire per diritti altrui senza legittimazione, ma non si applica quando la persona agisce quale rappresentante organico formalmente investito dei poteri della società.

  • Artt. 100 e 101 c.p.c.

    Le norme riguardano, rispettivamente, l'interesse ad agire e il rispetto del contraddittorio.

    La Corte ha escluso la violazione poiché la società era stata ritualmente coinvolta nel giudizio tramite il soggetto indicato e formalmente qualificato come suo rappresentante legale.

  • Art. 145 c.p.c.

    Disciplina la notificazione alle persone giuridiche.

    La notifica degli avvisi presso il domicilio del soggetto indicato quale rappresentante legale era coerente con la qualificazione formale risultante agli atti.

  • Art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997

    La società è obbligata solidalmente al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta per violazioni commesse dal rappresentante o dipendente.

    La responsabilità solidale della società per le sanzioni è distinta dalla responsabilità personale del rappresentante, che può essere esclusa per difetto di coscienza, volontà o colpa.

Massime di principio

  • La responsabilità personale di un rappresentante per una violazione tributaria e il suo potere di rappresentare processualmente la società sono piani distinti: l'esclusione della prima non comporta automaticamente la perdita della seconda.
  • Finché non risultano provate la revoca, la rinuncia o l'annullamento della nomina, il soggetto formalmente investito della rappresentanza conserva, in linea generale, la legittimazione ad agire in giudizio per conto della società.
  • La contestazione della validità della nomina o l'affermazione di essere stato raggirato non sono sufficienti, da sole, a escludere il potere rappresentativo verso i terzi e nel processo tributario.
  • Il giudice deve distinguere gli atti relativi alla responsabilità personale per sanzioni dagli atti impositivi riguardanti il debito fiscale della società: lo stesso soggetto può essere legittimato a impugnare entrambi, ma per titoli e qualità processuali differenti.
  • L'Amministrazione non può sostenere contemporaneamente che la notifica alla persona fisica quale rappresentante sia valida e che la stessa persona non abbia alcun potere di rappresentare la società, salvo fornire una specifica prova del venir meno della rappresentanza.
  • Per contestare efficacemente la legittimazione rappresentativa occorre dimostrare il fatto estintivo o invalidante del potere, come revoca, rinuncia, annullamento della nomina o altra pronuncia idonea; la mera allegazione non è sufficiente.

Testo integrale

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