Regolamento (UE) 2016/86
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/86 della Commissione, del 25 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono stabiliti per specifici codici NC e per determinate origini dei paesi terzi, secondo l'allegato. L'atto ha applicazione immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per le specifiche voci di nomenclatura NC e per le origini/paesi terzi indicati. Rileva nell'ambito del sistema del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE per gli ortofrutticoli; il valore forfettario è determinato per ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/86 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua la disciplina UE del prezzo di entrata per alcuni ortofrutticoli freschi, fissando valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini del calcolo doganale. L'intervento si inserisce nel sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di determinare tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando spiega che i valori forfettari sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato. I valori sono determinati per specifiche voci di nomenclatura combinata (NC) e per determinate origini/paesi terzi. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dell'allegato: valori e codici interessati
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in euro per 100 kg. Tra i prodotti e le origini indicati figurano, a titolo esemplificativo:
- 0702 00 00: IL, MA, TN, TR, ZZ;
- 0707 00 05: MA, TR, ZZ;
- 0709 93 10: MA, TR, ZZ;
- 0805 10 20: EG, MA, TN, TR, ZZ;
- 0805 20 10: IL, MA, ZZ;
- 0805 20 30/50/70/90: IL, JM, MA, TR, ZZ;
- 0805 50 10: TR, ZZ;
- 0808 10 80: CL, US, ZZ;
- 0808 30 90: CN, TR, ZZ.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione del fatto che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base normativa e criterio di fissazione
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il considerando rileva che i valori forfettari all'importazione sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato elenca gli importi in euro per 100 kg per diversi codici NC e origini, tra cui ad esempio 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con i corrispondenti codici paese e il codice ZZ per "altre origini".
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 gen 2016Regolamento (UE) 2016/85
- Regolamento · 26 gen 2016Regolamento (UE) 2016/709
- Regolamento · 26 gen 2016Regolamento (UE) 2016/137
- Regolamento · 26 gen 2016Regolamento (UE) 2016/92
- Regolamento · 26 gen 2016Regolamento (UE) 2016/91
- Regolamento · 26 gen 2016Regolamento (UE) 2016/90
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →