Sentenza del 03/05/2022 n. 13906 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 1992 (provvedimento emesso gennaio 2013). Il credito era stato originariamente richiesto dal titolare della ditta individuale Viva Pelle di R.G., poi sospeso per carichi erariali e successivamente ceduto alla Calzaturificio Eboli Corporation s.r.l. La cessionaria chiese il rimborso e, dopo sollecito, le fu notificato diniego per insussistenza dei presupposti (D.P.R. n. 633/1972, art. 30, commi 2 e 3). In Cassazione la ricorrente ha dedotto: a) decorrenza del termine di decadenza ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 600/1973 non maturata per mancato perfezionamento della domanda (mancata allegazione documentazione); b) violazione degli artt. 38-bis e 30 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per quanto riguarda l'onere della prova (sostenendo che l'Ufficio doveva provare l'insussistenza del credito); c) violazione del principio del legittimo affidamento (art. 10 Statuto del contribuente, art. 97 Cost., art. 2220 c.c., D.P.R. n. 633/1972, art. 22) per il comportamento di lunga durata dell'Agenzia che avrebbe indotto la convinzione della ricorrente di ottenere il rimborso, rendendo poi impossibile ricostruire la contabilità per la decorrenza dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito IVA esposto anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento (richiamando orientamenti delle Sezioni Unite), quindi la decorrenza del termine di decadenza dedotta dalla ricorrente non impediva il diniego; 2) grava sul contribuente (attore sostanziale nella domanda di rimborso) l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito d'imposta; l'esposizione in dichiarazione non è di per sé sufficiente; 3) il legittimo affidamento non è riconosciuto: la mancata emanazione di un provvedimento di diniego nel tempo è neutra e, nel caso concreto, l'Ufficio era a conoscenza di elementi sospetti (denuncia di furto dal 1995) che impedivano di ritenere che si fosse formato un affidamento legittimo. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 57
Riferito al tema della decadenza dei termini per poteri dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale decorso dei termini di accertamento non impedisca all'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito IVA in sede di rimborso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3
Norme richiamate dall'Ufficio per motivare il diniego del rimborso per insussistenza dei presupposti; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego ove manchino i requisiti probatori del credito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Norma riferita alle procedure e obblighi documentali collegati ai rimborsi IVA; utilizzata nel ragionamento sul dovere del contribuente di fornire la documentazione probatoria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 22
Richiamato in relazione ai termini e agli obblighi di conservazione/produzione della documentazione fiscale; la Corte ha rilevato che la semplice inerzia dell'Amministrazione non determina automaticamente la tutela del contribuente.
Codice Civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: grava sul soggetto che deduce un fatto l'onere di provarne l'esistenza; applicato per affermare che il contribuente deve dimostrare l'esistenza del credito IVA.
Codice Civile, art. 2220
Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza e conservazione delle scritture contabili; la Corte non ha ritenuto che la decorrenza di termini civili o fiscali legittimasse automaticamente il rimborso né impedisse all'Amministrazione di contestare il credito.
Statuto del Contribuente, art. 10
Norma sul legittimo affidamento: la tutela opera quando vi sia condotta amministrativa apparente e coerente favorevole al contribuente e buona fede dello stesso; la Corte ha precisato che la semplice omissione di provvedimenti non è sufficiente a generare un legittimo affidamento, soprattutto se sussistono elementi di sospetto.
Costituzione, art. 97
Riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, invocati dalla ricorrente in tema di affidamento; la Corte ha ritenuto che tali principi non fossero violati in modo tale da giustificare il rimborso nel caso concreto.
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. n. 21766 del 2021; Cass. n. 3096 del 2019; Cass. n. 27580 del 2018; Cass. n. 18427 del 2012
Massime richiamate per il principio che l'Amministrazione può contestare il credito IVA anche dopo la scadenza dei termini di accertamento e per ribadire l'onere probatorio a carico del contribuente che invoca un rimborso.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di un credito IVA richiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento o la rettifica, e ciò non rende automaticamente illegittimo un diniego notificato tardivamente.
- Nel giudizio relativo al rigetto di una richiesta di rimborso, il contribuente (attore sostanziale) ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito d'imposta; la dichiarazione non sostituisce la prova sostanziale dell'esistenza del credito.
- La mancata emanazione tempestiva di un provvedimento da parte dell'Amministrazione non sempre genera un legittimo affidamento del contribuente: per essere tutelabile occorre un comportamento amministrativo chiaro e coerente, buona fede del contribuente e circostanze specifiche che rendano ragionevole l'affidamento.
- Eventuali elementi anomali o sospetti noti all'Amministrazione (es. denunce, irregolarità) indeboliscono la possibilità di invocare l'affidamento e giustificano l'azione di controllo o il diniego del rimborso anche dopo lunga inattività.
- La cessione del credito non altera l'onere probatorio: il cessionario che agisce per il rimborso assume la posizione sostanziale del cedente e deve fornire la prova dei presupposti del credito.
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