Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'istituto autonomo case popolari aveva impugnato un avviso di accertamento con cui il comune gli richiedeva IMU, sanzioni e interessi per l'anno 2015, per un importo di euro 409.221,00, in relazione a immobili da esso gestiti e locati. In primo grado il ricorso era stato rigettato; anche l'appello era stato respinto dalla commissione tributaria regionale, che aveva negato l'esenzione ritenendo applicabile il beneficio solo ai beni direttamente utilizzati per attività senza scopo di lucro e non agli immobili concessi in locazione, ancorché a canoni inferiori a quelli di mercato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancanza assoluta dei requisiti essenziali, perché i giudici di merito avrebbero frainteso la questione e non l'avrebbero affrontata; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la natura di alloggi sociali degli immobili, risultante dai bandi predisposti dal comune per l'assegnazione; 3) violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, sostenendo che l'esenzione IMU è astrattamente applicabile agli immobili locati dagli IACP, purché abbiano la natura di alloggi sociali. Un quarto motivo menzionato solo in premessa è stato considerato un errore materiale perché non sviluppato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo per la presenza di doppia conforme, e accolto il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se gli immobili abbiano i requisiti di alloggi sociali rilevanti ai fini dell'esenzione IMU. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per mancanza dei requisiti essenziali è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito esponeva chiaramente le ragioni del rigetto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, poiché il ricorso non indicava ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011
L'esenzione IMU non riguarda indistintamente tutti gli immobili degli IACP, ma solo quelli che abbiano i requisiti di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008.
l. n. 214 del 2011
Ha convertito il d.l. n. 201 del 2011, disciplina richiamata per l'esenzione IMU degli immobili in questione.
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
Ha modificato il regime dell'esenzione IMU rilevante per gli immobili degli IACP e per gli alloggi sociali.
art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102 del 2013
Ha differenziato il trattamento IMU delle unità immobiliari richiamate, distinguendo tra cooperative edilizie e alloggi IACP.
art. 2, comma 4, d.l. n. 102 del 2013
Ha previsto che gli alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, siano equiparati all'abitazione principale e dunque esenti dall'IMU a decorrere dal 1 gennaio 2014.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato quale norma di riferimento per le unità immobiliari considerate nel sistema dell'esenzione.
art. 93 d.P.R. n. 616 del 1977
È richiamato per identificare gli enti di edilizia residenziale pubblica aventi finalità analoghe agli IACP.
d.m. 22 aprile 2008
Individua i parametri e le caratteristiche dell'alloggio sociale, necessari per estendere l'esenzione IMU agli immobili IACP.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli immobili degli istituti autonomi per le case popolari non è generale, ma condizionata alla verifica concreta della qualificazione degli immobili come alloggi sociali secondo i parametri normativi vigenti.
- Ai fini dell'esenzione, non è decisivo che gli immobili non siano utilizzati direttamente dall'ente proprietario o che siano concessi in locazione a canone calmierato; ciò che rileva è la loro riconducibilità alla categoria dell'alloggio sociale.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura di nullità della sentenza per mancanza di motivazione non è accoglibile quando la decisione di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto della domanda o dell'impugnazione.
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