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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23253/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava che la Corte di appello, appellata dal solo imputato, avesse violato il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) riformando in peius il trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza di primo grado: pur prosciogliendo l'imputato dal reato più grave (tentato furto), la Corte di appello ha ricalcolato la pena per il reato residuo in misura complessiva superiore a quella originaria, applicando anche la pena detentiva invece della sola ammenda. Inoltre si contestava la mancata motivazione sulla esclusione dell'attenuante speciale di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, che il giudice di primo grado aveva invece riconosciuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione della pena: ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena per il reato residuo e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha rilevato la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. (divieto di peggioramento per il solo appellante e obbligo di riduzione della pena complessiva se l'appello dell'imputato è accolto in parte) e ha osservato che la Corte di appello non poteva escludere l'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, concessa dal giudice di primo grado, senza specifica impugnazione e senza motivazione. Il resto della sentenza (accertamento di responsabilità) è stato considerato definitivo e non riesaminabile per carenza di censura specifica.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    «in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita»

    Il giudice di appello, appellato dal solo imputato, non può irrogare una pena più grave, per specie o quantità, di quella inflitta in primo grado; se l'appello dell'imputato è in parte accolto (es. proscioglimento di uno dei reati in continuazione) la pena complessiva va diminuita e non può risultare incrementata anche solo per diversa specie di pena

  • art. 4 legge n. 110/1975

    l'ipotesi di lieve entità... punita con la sola pena dell'ammenda

    Se il fatto rientra nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, la sanzione applicabile è la sola ammenda; la formulazione normativa con il termine "può" non impedisce l'applicazione dell'attenuante quando la gravità del fatto sia minima e la pena congiunta risulti sproporzionata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte di appello aveva già riconosciuto tali attenuanti in primo grado e le aveva utilizzate per ridurre la pena di base; la Cassazione richiama l'obbligo di rispettare valutazioni non specificamente impugnate

  • art. 89 cod. pen.

    Ulteriore criterio attenuante richiamato nella motivazione della Corte di appello: citata dalla decisione come elemento di diminuzione della pena

  • art. 135 cod. pen.

    Regola il ragguaglio/conversione tra pene pecuniarie e pene detentive; la Corte ha richiamato la necessità di effettuare tale ragguaglio per verificare se la nuova determinazione della pena abbia concretamente superato il "quantum" originario

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi sul vizio nella determinazione della pena e sulla carenza motivazionale in relazione all'esclusione dell'attenuante

Massime di principio

  • Se è il solo imputato ad impugnare la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può aggravare la pena né per specie né per quantità rispetto a quella inflitta in primo grado (divieto di reformatio in peius, art. 597 c.p.p.).
  • Se l'appello dell'imputato ottiene l'annullamento o il proscioglimento di uno dei reati in continuazione, la pena complessiva deve essere ridotta e l'appello di parte non può determinare una riconsiderazione che produca un aumento complessivo della sanzione.
  • Un'attenuante specificamente riconosciuta dal giudice di primo grado (es. lieve entità ex art. 4, comma 3, legge n. 110/1975) non può essere eliminata in appello senza che la questione sia stata devoluta con l'atto di impugnazione e senza adeguata motivazione; in caso contrario si configura una reformatio in peius.
  • La Corte di appello può rideterminare la pena per il reato residuo se la continuazione viene sciolta, ma questa rideterminazione non deve superare la pena complessiva già stabilita dal giudice di primo grado; se vengono usate specie diverse di pena (es. arresto+ammenda vs reclusione+multа), occorre il ragguaglio ai sensi dell'art. 135 c.p. per verificare il rispetto del divieto di aggravamento.
  • Quando si impugna solo il trattamento sanzionatorio, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella parte e rinviare per un nuovo giudizio sul punto, indicando i principi di diritto da rispettare nella ricalcolazione della pena.

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