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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 4332 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sottoscrizione avviso di accertamento - Art. 42 d.P.R. 600/1973 - Legittimità atto di conferma deleghe esistenti - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'atto non fosse validamente sottoscritto da un soggetto legittimato. In particolare, la sottoscrizione risultava fondata su un atto generale di conferma degli incarichi o delle deleghe già esistenti, privo dell'indicazione puntuale delle ragioni della delega, della sua durata e del nominativo del soggetto delegato.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che l'avviso di accertamento sia nullo quando non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. La delega deve risultare da un atto proprio o da un ordine di servizio e deve indicare le ragioni concrete che ne giustificano il conferimento, il termine di validità e il nominativo del delegato. Un atto meramente ricognitivo o confermativo di tutte le deleghe esistenti non soddisfa tali requisiti e non legittima la sottoscrizione dell'avviso.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma è stata interpretata nel senso che la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario diverso dal capo dell'ufficio richiede una delega specifica, valida e adeguatamente documentata. La mancanza dei requisiti della delega comporta la nullità dell'avviso.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento non può essere provata soltanto mediante un atto generico di conferma o proroga delle deleghe precedenti.
  • Per essere valida, la delega deve individuare il delegato, avere una durata determinata o determinabile e indicare le concrete ragioni organizzative che ne giustificano il conferimento, come assenza, vacanza, malattia o carenza di personale.
  • In caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria deve poter dimostrare l'esistenza e il contenuto della delega vigente al momento della sottoscrizione dell'avviso.
  • Un avviso firmato da un funzionario privo di delega valida può essere dichiarato nullo, anche se il contenuto sostanziale dell'accertamento non è contestato.
  • La verifica deve concentrarsi sulla delega effettivamente applicabile alla data della firma e non soltanto sull'esistenza di incarichi organizzativi generali presso l'ufficio.

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