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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20985/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 16/12/2022, per mancato deposito, da parte del difensore, del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; il ricorrente deduceva la non applicabilità di tali norme in forza dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 (norma transitoria che limita l'applicazione del nuovo regime alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022), essendo la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado avvenuta il 16/12/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che la disciplina introdotta dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. si applica solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 (ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022) e va riferita al momento della lettura del dispositivo. Poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 16/12/2022, le nuove prescrizioni non erano applicabili; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    richiedono che, unitamente all'atto di impugnazione, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio (comma 1-ter) e, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza (comma 1-quater).

    La Corte ha ricordato il contenuto delle norme ma ha escluso la loro applicazione all'impugnazione esaminata, per effetto della norma transitoria dell'art. 89 d.lgs. 150/2022, dovendosi ancorare l'applicabilità alla data di pronuncia (lettura del dispositivo) della sentenza di primo grado.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022

    le nuove disposizioni si applicano per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto (30/12/2022).

    La Corte ha ritenuto che il termine rilevante per l'applicazione della disciplina transitoria sia la data di lettura del dispositivo della sentenza di primo grado; pertanto le norme degli artt. 581 commi 1-ter e 1-quater non operano se la sentenza è stata pronunciata prima del 30/12/2022.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    abrogazione di talune disposizioni (tra cui parte dell'art. 581 comma 1-ter), in vigore dal 25/08/2024

    La Corte evidenzia che il richiamo fatto dalla Corte di Appello alla pronuncia delle Sezioni Unite relativa all'efficacia della disciplina fino al 24/08/2024 non è pertinente rispetto alla questione della decorrenza riferita alla data di pronuncia del dispositivo (30/12/2022) prevista dall'art. 89 d.lgs. 150/2022.

  • Sentenza Sezioni Unite "De Felice" n. 13808/2025

    "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024".

    La Corte di Appello aveva fatto riferimento a questa decisione per giustificare l'applicazione delle regole; la Cassazione ha ritenuto tale riferimento non risolutivo nella fattispecie, perché occorre valutare la data di pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 150/2022.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohammad; Sez. 5, n. 6422 del 13/02/2024, Boulhassane)

    Principio secondo cui il termine transitorio va riferito alla lettura del dispositivo e non al deposito della motivazione.

    La Corte ha richiamato questi precedenti per confermare che la data rilevante ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni è quella della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    rinvio alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la decisione in camera di consiglio; citata per il contesto procedurale della decisione di Cassazione.

Massime di principio

  • Per verificare l'applicabilità delle modifiche procedurali introdotte dalla Riforma (d.lgs. 150/2022) occorre riferirsi alla data di lettura del dispositivo della sentenza di primo grado: se antecedente al 30/12/2022, le nuove prescrizioni (es. mandato specifico, dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581) non si applicano.
  • La mancata produzione del mandato specifico o della dichiarazione/elezione di domicilio può integrare causa di inammissibilità dell'impugnazione solo se la relativa norma è effettivamente applicabile alla fattispecie (valutazione condizionata dalla norma transitoria).
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per carenza di formalità, il giudice di merito deve accertare la data di pronuncia (lettura del dispositivo) della sentenza impugnata e applicare la disciplina transitoria pertinente.
  • I difensori devono comunque adottare comportamento prudente e, fino a che non sussistono certezze interpretative, depositare il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio quando l'imputato era assente in primo grado, per evitare rischi di inammissibilità qualora la norma risultasse applicabile.
  • I riferimenti a pronunce successive (es. Sezioni Unite o modifiche legislative successive) non esonerano il giudice dal valutare la decorrenza temporale prevista dalla norma transitoria: prevale la regola che ancorà l'operatività della norma alla data di pronuncia del dispositivo.

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