Cassazione Penale, Sentenza n. 20985/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 16/12/2022, per mancato deposito, da parte del difensore, del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; il ricorrente deduceva la non applicabilità di tali norme in forza dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 (norma transitoria che limita l'applicazione del nuovo regime alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022), essendo la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado avvenuta il 16/12/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che la disciplina introdotta dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. si applica solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 (ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022) e va riferita al momento della lettura del dispositivo. Poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 16/12/2022, le nuove prescrizioni non erano applicabili; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
richiedono che, unitamente all'atto di impugnazione, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio (comma 1-ter) e, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza (comma 1-quater).
La Corte ha ricordato il contenuto delle norme ma ha escluso la loro applicazione all'impugnazione esaminata, per effetto della norma transitoria dell'art. 89 d.lgs. 150/2022, dovendosi ancorare l'applicabilità alla data di pronuncia (lettura del dispositivo) della sentenza di primo grado.
art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022
le nuove disposizioni si applicano per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto (30/12/2022).
La Corte ha ritenuto che il termine rilevante per l'applicazione della disciplina transitoria sia la data di lettura del dispositivo della sentenza di primo grado; pertanto le norme degli artt. 581 commi 1-ter e 1-quater non operano se la sentenza è stata pronunciata prima del 30/12/2022.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
abrogazione di talune disposizioni (tra cui parte dell'art. 581 comma 1-ter), in vigore dal 25/08/2024
La Corte evidenzia che il richiamo fatto dalla Corte di Appello alla pronuncia delle Sezioni Unite relativa all'efficacia della disciplina fino al 24/08/2024 non è pertinente rispetto alla questione della decorrenza riferita alla data di pronuncia del dispositivo (30/12/2022) prevista dall'art. 89 d.lgs. 150/2022.
Sentenza Sezioni Unite "De Felice" n. 13808/2025
"La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024".
La Corte di Appello aveva fatto riferimento a questa decisione per giustificare l'applicazione delle regole; la Cassazione ha ritenuto tale riferimento non risolutivo nella fattispecie, perché occorre valutare la data di pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 150/2022.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohammad; Sez. 5, n. 6422 del 13/02/2024, Boulhassane)
Principio secondo cui il termine transitorio va riferito alla lettura del dispositivo e non al deposito della motivazione.
La Corte ha richiamato questi precedenti per confermare che la data rilevante ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni è quella della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado.
art. 611 cod. proc. pen.
rinvio alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la decisione in camera di consiglio; citata per il contesto procedurale della decisione di Cassazione.
Massime di principio
- Per verificare l'applicabilità delle modifiche procedurali introdotte dalla Riforma (d.lgs. 150/2022) occorre riferirsi alla data di lettura del dispositivo della sentenza di primo grado: se antecedente al 30/12/2022, le nuove prescrizioni (es. mandato specifico, dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581) non si applicano.
- La mancata produzione del mandato specifico o della dichiarazione/elezione di domicilio può integrare causa di inammissibilità dell'impugnazione solo se la relativa norma è effettivamente applicabile alla fattispecie (valutazione condizionata dalla norma transitoria).
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per carenza di formalità, il giudice di merito deve accertare la data di pronuncia (lettura del dispositivo) della sentenza impugnata e applicare la disciplina transitoria pertinente.
- I difensori devono comunque adottare comportamento prudente e, fino a che non sussistono certezze interpretative, depositare il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio quando l'imputato era assente in primo grado, per evitare rischi di inammissibilità qualora la norma risultasse applicabile.
- I riferimenti a pronunce successive (es. Sezioni Unite o modifiche legislative successive) non esonerano il giudice dal valutare la decorrenza temporale prevista dalla norma transitoria: prevale la regola che ancorà l'operatività della norma alla data di pronuncia del dispositivo.
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