Cassazione Civile, Ordinanza n. 15112/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e dell'istanza concorde di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza ha accolto tale istanza, dichiarando l'estinzione del giudizio; le spese di lite sono state compensate. Non vi è stata dunque una decisione nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla definizione transattiva della lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di maggiori imposte dirette e IVA, oltre sanzioni e interessi, per asserite operazioni oggettivamente inesistenti e costi indebitamente dedotti relativi a rapporti con due fornitori operanti nel noleggio e commercio di macchine da ufficio e in prestazioni di assistenza tecnica. L'Ufficio aveva rilevato, tra l'altro, anomalie contrattuali, mancanza di firme, incongruenze nei canoni di noleggio, non economicità delle operazioni, fatturazioni per periodi in cui i beni non sarebbero stati consegnati, discrepanze tra copie/stampe addebitate e quantità di carta acquistata, e documentazione ritenuta insufficiente per gli interventi di assistenza. Dopo l'accoglimento in primo grado del ricorso della società, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 in punto di prova dell'inesistenza delle operazioni; ulteriore violazione delle stesse norme quanto all'effettività delle operazioni e alla documentazione acquisita; violazione delle norme sull'onere probatorio del contribuente e sulla prova raggiunta; violazione di legge sui recuperi relativi ad interessi attivi e costi non inerenti. Nel frattempo entrambe le parti hanno depositato l'accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 546/1992 e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte non si pronuncia nel merito dei singoli motivi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata dalla ricorrente per contestare la legittimità del recupero fiscale e il riparto/prova dell'inesistenza delle operazioni; non viene interpretata nel merito per effetto della definizione conciliativa.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata in relazione all'accertamento IVA e alla prova delle operazioni contestate; la Corte non ne esamina il contenuto per l'estinzione del giudizio.
art. 48 d.lgs. n. 546/1992
È la base normativa dell'accordo conciliativo fuori udienza depositato dalle parti, cui segue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando le parti producono un accordo conciliativo valido nel giudizio tributario e chiedono concordemente la cessazione della materia del contendere, il giudizio di legittimità si estingue e non si procede all'esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione transattiva della lite assorbe ogni questione di merito e impedisce una pronuncia sulla fondatezza delle censure riguardanti l'accertamento fiscale.
- In presenza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere disposta con compensazione, ove risulti dalla definizione concordata e dalla richiesta delle parti.
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