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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del Dirigente del Settore 1 SS.AA. del Comune di Rapallo n. 173 del 20/02/2026, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STABILIMENTO 'BAGNI PORTICCIOLO' STAGIONE 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE", e di tutti gli atti di gara ad essa allegati (bando, disciplinare, capitolato, verbali, aggiudicazione provvisoria e definitiva etc. ad oggi non conosciuti); - della Deliberazione della Giunta Comunale di Rapallo n. 36 del 11/02/2026, avente ad oggetto "gestione dello stabilimento balneare 'bagni porticciolo' – stagione 2026. atto di indirizzo"; - della Determina Dirigenziale del Settore 6 n. 1512 del 31/12/2025, avente ad oggetto "revoca in autotutela di due avvisi di pubblicazione relativi a istanze di rilascio di concessioni demaniali marittime", quale atto presupposto; - della Deliberazione della Giunta Comunale di Rapallo n. 319 del 05/09/2025, avente ad oggetto "integrazione deliberazione g.c. n. 381 del 18/12/2024 - non contendibilità di una concessione demaniale marittima rilasciata al comune di Rapallo", quale atto presupposto; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. E PER LA CONSEGUENTE declaratoria dell'obbligo del Comune di Rapallo di indire una procedura ad evidenza pubblica per la comparazione delle offerte presentate per l'assegnazione in concessione demaniale marittima delle aree costituenti lo stabilimento balneare "Bagni Porticciolo". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 22 aprile 2026, per l’annullamento, previa sospensione: degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, per quanto occorra, dei seguenti atti, conosciuti nella loro interezza solo in seguito al deposito documentale delle controparti nel presente giudizio: della Licenza Provvisoria n. 08 del 30/01/2026 rilasciata dal Comune di Rapallo a sé stesso (Settore 1 Servizi Amministrativi) per il mantenimento dello stabilimento balneare “Bagni Porticciolo”; del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Oneri e di tutti i relativi allegati, ivi inclusi l’Allegato C “Elenco attrezzature e arredi” e l’Allegato G “Piano Economico Finanziario”; di tutti i verbali delle sedute di gara, ivi inclusi i verbali di ammissione e verifica dei requisiti, ove esistenti e non conosciuti; della Determinazione Dirigenziale n. 323 del 01/04/2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della concessione in favore della controinteressata ATI Nuova Lido/Sportivamente SSD ARL; del Verbale di consegna delle aree del 02/04/2026 in favore dell’aggiudicataria; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. E PER LA CONSEGUENTE declaratoria di inefficacia del contratto di concessione eventualmente stipulato e per il subentro della ricorrente, ove possibile, ovvero per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti relativi alla riserva comunale e all'affidamento in concessione dello stabilimento balneare "Bagni Porticciolo", inclusi la determina a contrarre, la lex specialis, la licenza provvisoria rilasciata dal Comune a sé stesso, l'aggiudicazione definitiva e la consegna delle aree

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la scelta del Comune di Rapallo di considerare non contendibili l'area demaniale marittima e lo specchio acqueo antistante, nonché il successivo affidamento temporaneo della gestione dello stabilimento balneare. Ha dedotto l'illegittimità della proroga, l'elusione del confronto concorrenziale, la sproporzione tra durata della concessione e base d'asta, l'illegittimità delle licenze rilasciate dal Comune a sé stesso, l'insostenibilità economica della gestione risultante dalla lex specialis e la mancata esclusione dell'aggiudicataria. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione alla licenza provvisoria, al bando, al disciplinare, al capitolato, agli allegati, ai verbali di gara, all'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI controinteressata e al verbale di consegna delle aree, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro o il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulle questioni di legittimità dedotte. Ha ritenuto che le questioni proposte e le eccezioni dell'Amministrazione e della controinteressata richiedano lo scrutinio proprio della fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha osservato che la sospensione degli atti non procurerebbe utilità concreta alla ricorrente, poiché l'eventuale conseguimento della concessione potrebbe avvenire soltanto all'esito di una nuova procedura comparativa, che non potrebbe essere celebrata e conclusa in tempo utile per l'imminente stagione estiva. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 20 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo; il rigetto è fondato, in particolare, sull'assenza di una concreta utilità derivante dalla sospensione degli atti e quindi sul difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando la sospensione dell'atto non è idonea a procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale, anche se l'eventuale soddisfazione della pretesa dipenderebbe dalla riedizione della procedura amministrativa.
  • Quando le questioni di legittimità e le eccezioni delle parti richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare il relativo scrutinio alla trattazione del merito.
  • Nelle controversie relative all'affidamento stagionale di una concessione, l'impossibilità di concludere una nuova procedura comparativa prima dell'inizio della stagione può escludere il periculum in mora derivante dalla mancata sospensione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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