Sentenza n. 952/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità dell’ordinanza comunale né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese sono state dichiarate non dovute, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
Atto impugnato: Ordinanza comunale di revoca della SCIA e di chiusura immediata di un pubblico esercizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un pubblico esercizio ha impugnato l’ordinanza del Comune di Vibo Valentia del 28 marzo 2022, notificata il 30 marzo 2022, con cui era stata disposta la revoca della SCIA presentata nel 2016 e la chiusura immediata dell’attività. Dal testo della sentenza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con nota del 18 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata può giustificare la dichiarazione di nulla dovuto per le spese di giudizio.
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