Sentenza del 25/05/2016 n. 10809 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Comunità Montana ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2007, sostenendo principalmente che i terreni e l'impianto di itticoltura fossero destinati a finalità istituzionali e agricole, con conseguente esenzione o riduzione dell'imposta. Ha inoltre denunciato vizi della sentenza regionale, tra cui errata indicazione degli atti impugnati, omessa pronuncia, difetto di motivazione, errata determinazione della base imponibile e mancata considerazione del fatto che l'impianto non fosse ultimato né accatastato nel 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti gli errori materiali presenti nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha confermato che l'impianto di itticoltura costituiva un'attività privatistica, non un compito istituzionale della Comunità Montana. L'esenzione ICI per gli immobili degli enti pubblici richiede infatti la destinazione esclusiva e diretta ai compiti istituzionali, mentre l'impianto era gestito tramite contratti di appalto da società terze. La Corte ha inoltre escluso che l'attività ittica potesse beneficiare del regime previsto per i terreni agricoli e ha rilevato che la mancata iscrizione catastale non escludeva la tassabilità del terreno, incidendo eventualmente soltanto sui criteri di calcolo. Nessuna spesa è stata liquidata in cassazione perché il Comune resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.
L'ICI colpisce il possesso degli immobili indicati dalla norma indipendentemente dall'uso concreto, salvo specifiche esenzioni o agevolazioni.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
Esenzione per gli immobili posseduti dagli enti pubblici, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione spetta solo quando l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. Non basta che il bene appartenga a un ente pubblico o che persegua finalità generiche di interesse pubblico.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
L'esenzione richiede sia la destinazione oggettiva dell'immobile a una delle attività previste sia lo svolgimento concreto dell'attività con modalità non commerciali. L'attività di itticoltura, normalmente produttiva di reddito, non è stata ritenuta riconducibile a tali finalità.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
Terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c.
Il trattamento previsto per i terreni agricoli presuppone che il terreno sia effettivamente riconducibile alle attività agricole previste dalla legge. La Corte ha escluso che l'attività di itticoltura svolta nel caso concreto rientrasse automaticamente in tale categoria ai fini ICI.
La nozione civilistica di imprenditore agricolo è stata richiamata per valutare se l'attività svolta potesse essere qualificata come agricola; tale qualificazione non è stata riconosciuta alla specifica attività di itticoltura oggetto della controversia.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9
Le agevolazioni per i terreni agricoli richiedono, tra l'altro, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e la conduzione diretta del terreno. Tali requisiti non erano posseduti dalla Comunità Montana, che aveva affidato la gestione a società appaltatrici.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'esenzione o all'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto delle domande o eccezioni, anche senza un'espressa risposta a ciascun argomento.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
La mancata attribuzione della rendita catastale non esclude la tassabilità del terreno; può incidere sulle modalità di determinazione della base imponibile.
Massime di principio
- La proprietà pubblica dell'immobile non comporta automaticamente l'esenzione dall'ICI: è necessario dimostrare che il bene sia destinato in modo esclusivo, diretto e concreto ai compiti istituzionali dell'ente.
- Un'attività svolta da un ente pubblico può essere considerata privatistica o commerciale se presenta finalità economiche ed è gestita da operatori privati mediante appalti o concessioni.
- La nozione di servizio pubblico non coincide automaticamente con quella di compito istituzionale: un servizio può perseguire un interesse collettivo ed essere comunque esercitato con modalità economiche incompatibili con l'esenzione.
- Chi invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale deve fornire prova concreta della destinazione dell'immobile, delle modalità effettive di utilizzo e del possesso di tutti i requisiti richiesti.
- L'affidamento della gestione dell'immobile a terzi può escludere la conduzione diretta richiesta per le agevolazioni relative ai terreni agricoli.
- La mancata iscrizione catastale o l'assenza di rendita non elimina necessariamente il presupposto dell'imposta; può comportare soltanto l'applicazione di criteri diversi per quantificare il tributo.
- Gli errori materiali nell'indicazione delle annualità o dei tipi di tributo non determinano automaticamente la nullità della sentenza, se dal contenuto complessivo degli atti risulta chiaramente l'oggetto della controversia.
- La conferma della decisione di primo grado può integrare una risposta implicita alle contestazioni, purché la motivazione complessiva consenta di comprendere le ragioni del rigetto.
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