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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01361/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto di prodotti finanziari denominati "Express Coupon su 4 Banche USA" e "Express Coupon Plus", emessi da una società del gruppo Société Générale, garantiti da altra società del medesimo gruppo e collocati da un istituto di credito. Gli investitori hanno agito per ottenere la restituzione di quanto versato, deducendo la nullità delle operazioni perché nei documenti contrattuali non era stato indicato il diritto di recesso, pur trattandosi di operazioni concluse fuori sede. La Corte d’appello aveva accolto la domanda restitutoria nei confronti della banca collocatrice e respinto quella nei confronti delle società emittente e garante. In Cassazione la banca ha proposto sei motivi: 1) vizio di motivazione per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo, poi sanato dalla correzione dell’errore materiale; 2) violazione degli artt. 1418 e 2033 c.c. e degli artt. 21 e 30 TUF, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ricondotto la fattispecie a responsabilità contrattuale invece che a nullità e ripetizione di indebito; 3) violazione degli artt. 1418, 2033, 1336 c.c. e 94 TUF, deducendo che il soggetto tenuto alla restituzione sarebbe stato solo l’emittente con cui sarebbero stati conclusi i contratti; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda nei suoi confronti fosse in realtà risarcitoria e non restitutoria; 5) violazione del giudicato interno sulla ritenuta inattendibilità delle copie fotostatiche prodotte; 6) violazione degli artt. 23 e 30 TUF, sostenendo che l’avviso sul recesso fosse già contenuto nel contratto quadro e quindi non dovesse ripetersi nei singoli ordini. I resistenti principali hanno proposto ricorso incidentale per contestare l’esclusione di responsabilità delle società emittente e garante, deducendo che l’art. 30 TUF coinvolgerebbe anche l’emittente nell’offerta fuori sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale dei resistenti. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi del ricorso principale: il primo perché il contrasto tra motivazione e dispositivo era stato eliminato con ordinanza di correzione dell’errore materiale; il secondo perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato la validità negoziale e la ripetizione di indebito, senza travisare le domande; il terzo perché l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. è esperibile soltanto contro il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, salvo prova di un mandato all’incasso o di rappresentanza, circostanze non accertate né specificamente dedotte; il quarto perché dalla domanda subordinata emergeva chiaramente una richiesta di condanna restitutoria, sia pure formulata in solido; il quinto perché la valutazione sulla mancanza di prova delle copie fotostatiche non integra statuizione idonea a formare giudicato interno. Ha invece ritenuto infondato il sesto motivo, affermando che, per l’offerta fuori sede, l’avviso sul diritto di recesso deve risultare nei singoli ordini che danno luogo al collocamento e non è sufficiente la presenza nel contratto quadro, salvo il caso — non riscontrato — di una complessiva operazione economica tale da escludere l’effetto sorpresa. Anche il ricorso incidentale è stato respinto, poiché la ripetizione di indebito non può essere estesa a soggetti diversi dall’accipiens solo perché abbiano beneficiato della somma o siano coinvolti nella filiera dell’operazione, in difetto di prova che il pagamento sia stato ricevuto in nome e per conto loro. Le spese sono state poste a carico della banca ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, in solido, in favore delle società emittente e garante, mentre il ricorso incidentale condizionato di queste ultime è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    la correzione dell’errore materiale può eliminare il contrasto tra motivazione e dispositivo, facendo venir meno il presupposto della censura di nullità della sentenza.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dei contratti di investimento, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la disciplina dell’offerta fuori sede e della ripetizione di indebito.

  • art. 2033 c.c.

    l’azione di ripetizione di indebito è esperibile solo nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, ossia dell’accipiens, salvo prova di pagamento in nome e per conto di altro soggetto.

  • art. 21 t.u.f.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli obblighi informativi, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 30, commi 6 e 7, t.u.f.

    per le operazioni concluse fuori sede, il diritto di recesso deve essere indicato nei singoli documenti/ordini di investimento; la sua eventuale menzione nel solo contratto quadro non basta, salvo operazione unitaria che escluda l’effetto sorpresa.

  • art. 1336 c.c.

    richiamato nel motivo volto a sostenere la diversa individuazione del soggetto obbligato alla restituzione, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 94, primo comma, lett. f), t.u.f.

    richiamato nel contesto della dedotta imputazione dei contratti all’emittente, senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata respinta perché dall’atto introduttivo risultava una domanda subordinata di condanna restitutoria anche nei confronti della banca.

  • art. 23 t.u.f.

    richiamato insieme all’art. 30 TUF per sostenere che l’avviso sul recesso potesse risultare dal contratto quadro; la Corte ha escluso che ciò basti per le singole operazioni fuori sede.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per l’interpretazione dell’art. 30 TUF, senza successo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. può essere proposta soltanto contro il soggetto che abbia ricevuto il pagamento non dovuto; non è sufficiente che un terzo abbia tratto utilità economica dall’operazione, salvo che il pagamento sia stato incassato in suo nome e per suo conto.
  • Nei contratti di investimento conclusi fuori sede, l’avviso sul diritto di recesso deve risultare nei singoli ordini o documenti che danno luogo al collocamento; la mera presenza dell’informazione nel contratto quadro non è, di regola, sufficiente a escludere la disciplina protettiva dell’art. 30 TUF.
  • La deduzione di ultrapetizione o di violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede di confrontarsi con il contenuto complessivo dell’atto introduttivo: una domanda subordinata formulata in termini restitutori può legittimamente fondare la pronuncia di condanna anche se il titolo non è esposto in modo tecnico-formale.
  • Non forma giudicato interno la mera valutazione probatoria del giudice di merito sulla non conformità o sulla scarsa efficacia di copie fotostatiche, perché il giudicato si forma solo su statuizioni dotate di autonoma sequenza fatto-norma-effetto.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo non è più deducibile quando sia intervenuta una correzione dell’errore materiale che renda coerente la decisione, eliminando il presupposto della censura di nullità.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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