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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12771/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un consorzio di comuni ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado resa sull'opposizione a decreto ingiuntivo. In origine era stato ingiunto al consorzio di pagare alla controparte una somma a titolo di corrispettivi per servizi, poi ridotta dal Tribunale. In appello il consorzio aveva sostenuto, in sintesi, che il contratto posto a base del credito fosse nullo perché non stipulato per iscritto secondo la disciplina della contabilità pubblica e perché privo del necessario impegno di spesa, oltre a contestare il diritto agli interessi. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione delle norme sulla contabilità pubblica, assumendo di essere ente pubblico non economico e quindi soggetto alla forma scritta a pena di nullità; con il secondo ha dedotto la nullità del contratto per mancanza dell’impegno di spesa; con il terzo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte considerato l’eccezione di nullità del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la qualificazione dell’ente come pubblico economico, operata dalla Corte d'appello sulla base dello statuto e della disciplina dell'ente, non è stata adeguatamente censurata: il ricorrente non ha indicato né trascritto le norme statutarie rilevanti, né ha specificato dove esse fossero state dedotte nei giudizi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato sull’assunto, già disatteso dalla sentenza impugnata, che il consorzio fosse ente pubblico non economico e quindi soggetto agli obblighi di spesa del testo unico degli enti locali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, sia perché il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda questioni giuridiche ma solo fatti storici decisivi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Sono richiamati come norme sulla contabilità pubblica che, se applicabili, imporrebbero la forma scritta del contratto a pena di nullità; la Corte osserva però che la loro applicabilità dipende dalla qualificazione dell’ente, qui non adeguatamente contestata.

  • artt. 55, 58 e 61 d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97

    Norme invocate per sostenere l’assoggettamento dell’ente alla contabilità pubblica; il motivo è inammissibile per difetto di specifica allegazione delle norme statutarie rilevanti.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità del contratto per difetto di requisiti di validità; la censura è inammissibile perché presuppone una qualificazione dell’ente non condivisa dalla sentenza impugnata.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1418 c.c. per la rilevabilità officiosa della nullità; la doglianza è stata comunque reputata inammissibile.

  • artt. 181 e ss. t.u. enti loc.

    Evocati per gli obblighi di spesa degli enti locali; la Corte osserva che tali obblighi presuppongono che il soggetto sia effettivamente ente pubblico non economico.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non questioni o argomentazioni giuridiche.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un ente come pubblico economico o non economico va compiuta sulla base della disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività e delle finalità istituzionali, non in base al solo oggetto dell’attività svolta.
  • Chi impugna in cassazione una statuizione sulla natura giuridica dell’ente deve indicare in modo specifico le disposizioni statutarie e dar conto di dove esse siano state dedotte nel giudizio di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le norme sulla contabilità pubblica e l’obbligo dell’impegno di spesa operano solo se il soggetto è effettivamente assoggettato al relativo regime; se la sentenza di merito ha qualificato l’ente in modo incompatibile con tale assunto e la censura non colpisce efficacemente tale qualificazione, la doglianza resta inammissibile.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che deduca il vizio di omesso esame di fatti decisivi deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello; altrimenti opera la preclusione di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
  • Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata considerazione di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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