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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15075/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello lamentando: 1) l'applicazione dell'aumento per la continuazione con riferimento al capo n) (rapina) per cui era stato assolto; 2) omessa motivazione sull'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato, in violazione dell'indirizzo delle Sezioni Unite (Pizzone). Si censura dunque la determinazione della pena e la carenza motivazionale sugli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto qualificare l'errato riferimento al "capo n)" come errore materiale e lo ha corretto sostituendo il riferimento con "capo al)" ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Quanto alla motivazione sugli aumenti per continuazione, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto insufficiente la motivazione relativa agli aumenti applicati ai reati dei capi c) e f) (percosse e rissa), ha rideterminato gli aumenti per tali reati in misura molto ridotta (anche con conversione della pena detentiva in multa) e, sulla base della nuova quantificazione, ha rideterminato la pena complessiva. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla parte relativa alla maggiorazione per continuazione e la pena complessiva è stata rideterminata in anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione e 9.667,00 euro di multa. Il ricorso è rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione in sede di cassazione di un mero errore materiale nella indicazione di un capo di imputazione nel dispositivo, se l'errore non incide sul merito sostanziale della decisione.

  • artt. 627 e 597 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena; la censura verteva sull'applicazione dell'aumento per continuazione con riferimento a un capo per cui vi era assoluzione.

  • artt. 620, lett. I) e 621 cod. proc. pen.

    Attribuiscono alla Corte di Cassazione il potere di rideterminare la pena sulla base degli accertamenti di merito quando annulla limitatamente alla sanzione; qui la Corte ha rideterminato la pena complessiva conformemente alle statuizioni di merito.

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Indirizzo secondo cui aumenti contenuti per continuazione non richiedono una motivazione particolarmente articolata, ma resta comunque necessario rispettare i principi di legalità della pena e favor rei, con attenzione particolare se i reati sono eterogenei.

  • Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)

    Affermata la possibilità di applicare la continuazione anche tra reati di categorie diverse e puniti con pene eterogenee, con l'avvertenza che l'aumento relativo ai reati "satellite" deve rispettare il principio di legalità e ragguagliarsi, se necessario, alla pena pecuniaria secondo l'art. 135 c.p.

  • art. 135 cod. pen.

    Regola la conversione e il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive; nel caso di reati puniti con pena pecuniaria l'aumento per continuazione deve essere parametrato in modo coerente alla natura della sanzione.

  • art. 581 cod. pen., art. 588 cod. pen., art. 52, comma 2, lett. a) in relazione all'art. 63 d.lgs. 274/2000

    Norme che individuano la natura pecuniaria dei reati contestati ai capi c) (percosse) e f) (rissa) e la rilevanza di tale natura nella motivazione e nel calcolo dell'aumento per continuazione.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella indicazione di un capo di imputazione nel dispositivo può essere corretto in sede di Cassazione se è evidente e non incide sul giudizio sostanziale (art. 130 c.p.p.).
  • La continuazione è applicabile anche tra reati di specie diversa o con pene eterogenee, ma l'aumento deve rispettare il principio di legalità della pena e il favor rei: quando i reati "satellite" sono puniti principalmente con sanzioni pecuniarie, l'aumento va ragguagliato e, se del caso, convertito secondo i criteri previsti (art. 135 c.p.).
  • Aumenti per continuazione di entità modesta possono non richiedere motivazioni molto articolate; tuttavia, se l'aumento incide su reati la cui pena è pecuniaria o è comunque non omogenea, il giudice deve dare adeguata motivazione sul criterio di calcolo adottato.
  • La Corte di Cassazione, annullando limitatamente alla determinazione della pena, può rideterminare direttamente la sanzione sulla base degli accertamenti di merito (artt. 620 e 621 c.p.p.).
  • Se la Corte d'appello ha aggravato la pena in violazione del divieto di reformatio in pejus, la Cassazione può intervenire per correggere la decisione e ridurre la sanzione a tutela del principio di non aggravamento per l'imputato che impugna.

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