Sentenza del 06/06/2018 n. 3796 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenza di I Grado - Condivisione delle argomentazioni di una Parte - Mancata formulazione dei motivi dell'adesione - Frode carosello - Operazioni inesistenti - Cessioni intercorse con operatori intracomunitari - Partita iva accertata con il sistema VIES - Accertamento - Rigetto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, con cui erano state contestate operazioni IVA ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una presunta frode carosello, per un importo di Euro 1.207.466, oltre interessi e sanzioni. In appello ha dedotto, tra l'altro, il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, l'effettività e l'operatività dei fornitori, l'assenza di prove circa la loro natura di società filtro e la duplicazione delle contestazioni IVA.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di accertamento. Ha rilevato che la sentenza di primo grado si era limitata a condividere le argomentazioni dell'Ufficio senza illustrare il percorso logico-giuridico seguito, configurando una carenza motivazionale. Nel merito, ha ritenuto non provata la frode carosello né l'inesistenza soggettiva delle operazioni, poiché la contribuente aveva documentato il trasporto e la consegna della merce, mentre l'Ufficio non aveva individuato alcun fornitore occulto o reale alternativo. È stata inoltre valorizzata la verifica positiva delle partite IVA dei fornitori tramite il sistema VIES. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972
La sentenza richiama la disposizione in relazione alle contestazioni di responsabilità solidale per l'IVA, ma non ne sviluppa l'applicazione concreta, ritenendo assorbite le relative questioni dopo l'annullamento dell'accertamento.
Sistema VIES per la verifica delle partite IVA intracomunitarie
L'esito positivo della verifica VIES è stato considerato un elemento idoneo a confermare l'operatività formale dei fornitori e a rafforzare la posizione del contribuente che abbia verificato la validità delle loro partite IVA.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenze n. 8850/2014, n. 8132/2011 e n. 23074/2012
La motivazione della sentenza deve esporre il percorso logico-giuridico seguito e non può limitarsi a recepire acriticamente le argomentazioni dell'Ufficio. In materia di frodi IVA, il contribuente può escludere la propria responsabilità dimostrando di non essere stato in grado di conoscere, nonostante la diligenza esigibile, il carattere fraudolento delle operazioni pregresse.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria è viziata se aderisce alle tesi dell'Amministrazione finanziaria senza esaminare le difese del contribuente e senza indicare le ragioni logiche e giuridiche della decisione.
- La contestazione di una frode carosello o di operazioni soggettivamente inesistenti richiede elementi concreti e specifici; non sono sufficienti formule generiche, schemi astratti o la mera qualificazione dei fornitori come società filtro.
- Quando l'Amministrazione sostiene che il cedente indicato in fattura è un soggetto interposto, dovrebbe individuare, o almeno descrivere con elementi verificabili, il reale fornitore della merce e la concreta dinamica fraudolenta.
- Documenti di trasporto, prove di carico e scarico, documentazione logistica e tracciabilità della merce possono dimostrare l'effettività delle operazioni e contrastare la contestazione di inesistenza.
- La verifica positiva della partita IVA tramite il sistema VIES costituisce un elemento favorevole al contribuente e può contribuire a dimostrare l'adozione di ordinaria diligenza, anche se non esclude automaticamente ogni possibile responsabilità.
- Per evitare il disconoscimento della detrazione IVA, il contribuente deve poter dimostrare non solo l'effettività dell'acquisto, ma anche di non aver saputo né potuto ragionevolmente sapere della frode commessa da altri operatori della catena.
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