Regolamento (UE) 2017/831
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione, del 16 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione per gli impieghi rappresentativi esaminati. L’approvazione è però accompagnata da condizioni e restrizioni specifiche, in particolare sulla protezione di operatori e lavoratori, sulla considerazione del potenziale effetto sensibilizzante del microrganismo e sul livello massimo di beauvericin nel prodotto formulato. Il regolamento modifica inoltre l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con durata dell’approvazione dal 6 giugno 2017 al 6 giugno 2027.
Approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147, impiegata in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli Stati membri nell’ambito dell’autorizzazione e della valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale altri microrganismi o altre sostanze attive, se non per il richiamo alle condizioni specifiche di approvazione e all’aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.
Approvazione di Beauveria bassiana ceppo 147
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento si fonda sull’istruttoria svolta dalla Francia quale Stato membro relatore, sulle conclusioni dell’EFSA e sulla successiva valutazione della Commissione, che ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione per gli impieghi rappresentativi esaminati.
Contesto procedurale
La domanda di approvazione è stata presentata il 6 novembre 2012 da Arysta Lifescience SAS alla Francia. In seguito all’accertamento dell’ammissibilità della domanda, lo Stato membro relatore ha trasmesso un progetto di rapporto di valutazione il 2 ottobre 2014; dopo la richiesta di informazioni supplementari da parte dell’EFSA, è stato presentato un progetto aggiornato di rapporto il 3 luglio 2015. Il 6 ottobre 2015 l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni sulla possibilità che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha quindi presentato al comitato permanente la relazione di esame e un progetto di regolamento, concedendo al richiedente la possibilità di presentare osservazioni.
Ambito dell’approvazione
L’approvazione riguarda la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147, individuata con il numero di registrazione CNCM I-2960. Il regolamento precisa che la sostanza è approvata alle condizioni indicate nell’allegato I e che l’effetto si estende alla sua inclusione nell’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Condizioni e restrizioni specifiche
La Commissione sottolinea, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che l’approvazione deve essere accompagnata da determinate condizioni alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili. In particolare:
- il livello massimo di beauvericin è fissato a 24 μg/L;
- gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori;
- Beauveria bassiana ceppo 147 deve essere considerata un potenziale sensibilizzante, con specifica attenzione all’esposizione per inalazione;
- occorre vigilare sul livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato;
- il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante il processo di fabbricazione;
- le condizioni d’impiego devono includere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.
Principi uniformi e valutazione nazionale
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Ciò significa che, in sede di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, le autorità nazionali devono allineare la propria valutazione alle indicazioni tecniche e di rischio già sviluppate a livello unionale.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’inserimento della nuova voce nella parte B dell’allegato formalizza l’approvazione di Beauveria bassiana ceppo 147 nel sistema normativo di riferimento per i prodotti fitosanitari.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147, identificata con il numero di registrazione CNCM I-2960 presso l’Istituto Pasteur di Parigi, è approvata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La data di approvazione è fissata al 6 giugno 2017 e la scadenza al 6 giugno 2027.
Condizioni specifiche di approvazione
L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche: livello massimo di beauvericin pari a 24 μg/L; attenzione particolare alla protezione di operatori e lavoratori, considerando Beauveria bassiana ceppo 147 come potenziale sensibilizzante e ponendo particolare attenzione all’esposizione per inalazione; attenzione al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato; obbligo per il produttore di garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante la fabbricazione; eventuale necessità di misure di mitigazione del rischio nelle condizioni d’impiego.
Riferimento alla relazione di esame e ai principi uniformi
Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza, in particolare delle appendici I e II.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato inserendo la voce relativa a Beauveria bassiana ceppo 147 nella parte B dell’allegato, con le medesime condizioni e la medesima durata di approvazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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