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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/832

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/832 della Commissione, del 16 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Bürgstadter Berg (DOP)

Normativa europea32017R0832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferisce la protezione unionale alla denominazione "Bürgstadter Berg" come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rileva che la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata e pubblicata senza che siano state presentate opposizioni. La denominazione viene quindi protetta e registrata nel registro previsto dalla normativa di settore, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta "Bürgstadter Berg" ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione vitivinicola "Bürgstadter Berg" proposta dalla Germania nell'ambito della procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette disciplinata dagli articoli 97, 98, 99 e 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo il regolamento direttamente applicabile; la protezione riguarda la denominazione registrata come DOP. Il testo non contiene esclusioni ulteriori, né disciplina aspetti diversi dalla protezione della specifica denominazione.

Protezione della denominazione "Bürgstadter Berg" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/832 della Commissione conclude la procedura unionale di registrazione della denominazione "Bürgstadter Berg", conferendole la protezione prevista dall'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, con riferimento specifico al settore vitivinicolo e alle denominazioni di origine protette.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Germania e successivamente esaminata ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dando avvio alla fase oppositiva. Nel periodo previsto dall'articolo 98 non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, circostanza che ha consentito l'adozione del regolamento di esecuzione.

Effetti giuridici della protezione

Con l'articolo 1 la denominazione "Bürgstadter Berg" viene espressamente protetta come DOP. Il considerando 3 chiarisce inoltre che la denominazione deve essere registrata nel registro di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, completando così il procedimento di tutela a livello dell'Unione.

Ambito territoriale e applicazione

Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come precisato dall'articolo 2. L'entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non sono previste ulteriori disposizioni operative, deroghe o esclusioni: il contenuto del regolamento si esaurisce nella protezione della specifica denominazione riconosciuta.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Bürgstadter Berg" è protetta come DOP ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'articolo 98.

Registro delle denominazioni

La protezione è accompagnata dalla registrazione della denominazione nel registro di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturavitivinicolturaindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercatitutela delle denominazioni di origine

Testo integrale

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