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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/678

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/678 della Commissione del 26 aprile 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica si fonda sui recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e sulla valutazione della Commissione circa il rischio sanitario per l’Unione. Per alcune zone vengono sospese o ristrette le autorizzazioni, mentre per altre zone del Regno Unito considerate estinte le restrizioni vengono rimosse.

Modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con riferimento a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Incide sugli elenchi zonali contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti sulle zone interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e sulle zone per le quali il rischio è ritenuto cessato. Non disciplina produzioni interne né altri prodotti diversi da quelli espressamente elencati.

Modifica degli elenchi di ingresso nell’Unione per pollame e carni avicole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/678 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L’intervento mira a proteggere lo stato sanitario dell’Unione, adeguando in via urgente gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la base della normativa unionale in materia di sanità animale, e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati; gli allegati V e XIV riguardano specificamente, rispettivamente, il pollame e il materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ragioni dell’intervento

La Commissione richiama numerosi focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, localizzati in aree determinate e confermati con analisi RT-PCR tra il 1° e il 14 aprile 2022. Le autorità veterinarie hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato politiche di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni ricevute e della relativa valutazione, la Commissione conclude che dalle zone soggette a restrizioni non deve più essere autorizzato l’ingresso nell’Unione dei prodotti interessati.

Modifiche relative al Canada

Per il Canada, l’allegato V viene integrato con le zone CA-2.5 fino a CA-2.18 per il pollame e il materiale germinale, e l’allegato XIV con le medesime zone per le carni fresche. Le nuove zone fanno riferimento a focolai in Ontario e in Alberta. L’allegato dettaglia, per ciascuna zona, la data di riferimento e i tipi di partite interessate: pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova e, per l’allegato XIV, carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna.

Modifiche relative al Regno Unito

Per il Regno Unito, il regolamento sostituisce varie righe degli allegati per riflettere sia restrizioni derivanti da focolai del novembre-dicembre 2021 sia l’estinzione di alcuni focolai più vecchi. In particolare:

  • le zone GB-2.33, GB-2.40, GB-2.43, GB-2.47, GB-2.49, GB-2.50, GB-2.55 e GB-2.63 vengono aggiornate con date di apertura/chiusura delle restrizioni;
  • sono aggiunte le zone GB-2.114, GB-2.115, GB-2.116, GB-2.117 e GB-2.118, collegate ai focolai di Newton St Cyres, Ely, Tedburn St Mary, Ilminster ed Eye. Per tali zone l’allegato V disciplina pollame e materiale germinale, mentre l’allegato XIV riguarda carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna.

Modifiche relative agli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti sono aggiunte molte nuove zone, da US-2.118 a US-2.143, riconducibili a focolai in Missouri, Colorado, South Dakota, Minnesota, Nebraska, North Carolina, Wisconsin, Michigan e North Dakota. Le zone sono definite con precisione geografica tramite contee, coordinate GPS e raggio di 10 km. Anche in questo caso gli allegati V e XIV sono aggiornati per il pollame e il materiale germinale, nonché per le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani che importano tali categorie di merci, il regolamento comporta la necessità di verificare puntualmente la zona di origine, la specie/categoria della partita e la data di riferimento indicata negli allegati aggiornati. Le spedizioni provenienti da zone soggette a restrizioni non risultano ammissibili, mentre quelle provenienti dalle zone ancora autorizzate devono essere conformi agli elenchi vigenti al momento dell’ingresso.

Entrata in vigore

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è aggiornare gli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate partite animali e prodotti di origine animale, in funzione della situazione epidemiologica.

Gestione dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità

La Commissione prende atto dei focolai notificati in Ontario e Alberta (Canada), in varie aree dell’Inghilterra nel Regno Unito e in numerose contee di Stati Uniti. Le autorità veterinarie interessate hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato politiche di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni valutate, l’ingresso nell’Unione non deve più essere autorizzato dalle zone soggette a restrizioni istituite a causa dei recenti focolai.

Modifiche all’allegato V del regolamento (UE) 2021/404

Sono aggiornate le liste di autorizzazione per l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame. Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.5 a CA-2.18; per il Regno Unito sono sostituite o aggiunte le zone GB-2.33, GB-2.40, GB-2.43, GB-2.47, GB-2.49, GB-2.50, GB-2.55, GB-2.63 e da GB-2.114 a GB-2.118; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone da US-2.118 a US-2.143. Per ciascuna zona sono elencate le categorie di pollame, i pulcini di un giorno, le uova da cova e le relative date di riferimento.

Modifiche all’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404

Sono aggiornate le liste di autorizzazione per l’ingresso di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.5 a CA-2.18; per il Regno Unito sono sostituite o aggiunte le zone GB-2.33, GB-2.40, GB-2.43, GB-2.47, GB-2.49, GB-2.50, GB-2.55, GB-2.63 e da GB-2.114 a GB-2.118; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone da US-2.118 a US-2.143. Anche qui le variazioni riflettono le date di insorgenza/conferma dei focolai e le conseguenti restrizioni o riaperture.

Descrizione geografica delle zone

L’allegato riporta per ciascuna nuova zona o zona aggiornata la localizzazione geografica, con coordinate, raggio delle zone di protezione/sorveglianza e, per il Canada, i comuni interessati; per il Regno Unito, le aree entro un raggio di 10 km da località specifiche; per gli Stati Uniti, le contee interessate con zone circolari di 10 km.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza delle misure, data l’attuale situazione epidemiologica e il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli alle importazionisicurezza alimentare

Testo integrale

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