Regolamento (UE) 2022/1303
Regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione del 25 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell’alcole etilico di origine agricola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 sulla definizione dell’alcole etilico di origine agricola, adeguandone i requisiti tecnici allo stato attuale della scienza e dei metodi di analisi. Vengono precisati i parametri di impurità rilevanti, sostituendo criteri ritenuti non più pertinenti o troppo generici. La modifica mira a rendere più uniforme e affidabile la verifica di conformità nei laboratori degli Stati membri.
Modifica la definizione e i requisiti tecnici dell’alcole etilico di origine agricola ai fini del regolamento (UE) 2019/787.
Ambito di applicazione
Si applica all’alcole etilico di origine agricola utilizzato nell’ambito del regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose, con effetti per gli operatori del settore, i laboratori di analisi e le autorità di controllo negli Stati membri. La modifica incide sui criteri tecnici di composizione, purezza e metodi/parametri di determinazione delle impurità; non disciplina altri prodotti se non in quanto rilevanti per la produzione di tale alcole. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica della definizione e dei requisiti dell’alcole etilico di origine agricola
Il regolamento delegato (UE) 2022/1303 interviene sul regolamento (UE) 2019/787 per aggiornare la disciplina tecnica dell’alcole etilico di origine agricola. La Commissione evidenzia che la definizione e i requisiti previgenti, ripresi sostanzialmente dal regolamento (CE) n. 110/2008, risultavano in parte superati sul piano scientifico e non perfettamente allineati con le pratiche analitiche oggi utilizzate dall’industria e dai laboratori.
Ragioni dell’intervento
Secondo i considerando, alcune impurità erano individuate tramite parametri non più pertinenti o non sufficientemente precisi. In particolare, i riferimenti ad acidità totale, basi azotate volatili ed estratto secco non sono più considerati utili come parametri tecnici di processo, mentre per esteri, aldeidi e alcoli superiori occorreva una definizione più specifica delle sostanze da misurare per migliorare l’omogeneità delle analisi e ridurre il ricorso a metodi meno moderni.
Nuova definizione dell’alcole etilico di origine agricola
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787. L’alcole etilico di origine agricola è ora definito come un liquido:
- ottenuto mediante fermentazione alcolica seguita dalla distillazione esclusivamente di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE;
- privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime impiegate;
- con titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;
- conforme a specifici limiti massimi di impurità.
Limiti di impurità
Il nuovo articolo 5, lettera d), stabilisce che i valori massimi di impurità non devono superare:
- acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
- acetaldeide, intesa come somma di etanale e 1,1-dietossieano: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
- alcoli superiori, calcolati come somma di propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan-1-ol e 3-metilbutan-1-ol: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
- metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
- furfurolo: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.
Metodi di analisi e criteri di misurazione
Il regolamento indica che la misurazione di acetato di etile, acetaldeide, alcoli superiori e furfurolo deve basarsi sui metodi di riferimento del regolamento (CE) n. 2870/2000. La scelta è motivata dal fatto che tali metodi sono consolidati e già impiegati per l’analisi di diverse bevande spiritose. Per il furfurolo, in particolare, la precedente formulazione basata sulla mera non rilevabilità viene sostituita con una soglia quantitativa, più adatta ai diversi metodi analitici oggi usati nei laboratori degli Stati membri.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Revisione della definizione di alcole etilico di origine agricola
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787. L’alcole etilico di origine agricola è definito come un liquido ottenuto mediante fermentazione alcolica seguita dalla distillazione esclusivamente di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE, privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime impiegate, con titolo alcolometrico volumico minimo del 96,0 % vol.
Nuovi limiti massimi di impurità
Sono fissati valori massimi specifici per le impurità: acetato di etile 1,3 g/hl di alcole a 100 % vol.; acetaldeide (somma di etanale e 1,1-dietossieano) 0,5 g/hl; alcoli superiori (somma di propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan-1-ol e 3-metilbutan-1-ol) 0,5 g/hl; metanolo 30 g/hl; furfurolo 0,5 g/hl.
Aggiornamento dei parametri tecnici di controllo
La motivazione della modifica è l’adeguamento a parametri tecnici e scientifici attuali. Vengono abbandonati i riferimenti a acidità totale, basi azotate volatili ed estratto secco, ritenuti non più pertinenti, e si circoscrivono esteri e aldeidi rispettivamente ad acetato di etile e acetaldeide, con contabilizzazione della frazione di acetaldeide presente nell’acetale.
Metodi analitici di riferimento
Per la misurazione di acetato di etile, acetaldeide, alcoli superiori e furfurolo si fa rinvio ai metodi di riferimento del regolamento (CE) n. 2870/2000. In particolare, per il furfurolo si richiama il metodo di cromatografia liquida per i composti del legno; per acetato di etile, acetaldeide e alcoli superiori si utilizzano i metodi consolidati previsti da tale regolamento.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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