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Sentenza

Sentenza n. 2109/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale civile, Sezione Lavoro, successivamente adempiuta dall'INPS nel corso del giudizio di ottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile, Sezione Lavoro, indicata in epigrafe. Nel corso del giudizio l'INPS si è costituito e ha prodotto documentazione comprovante l'integrale esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della fondatezza della pretesa originaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'INPS aveva dato esecuzione al giudicato e che tale adempimento era stato comprovato documentalmente. Ha nondimeno condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento spontaneo nel corso del giudizio ha confermato la fondatezza della pretesa azionata. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovute.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie spettanti alla parte vittoriosa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il giudicato nel corso del processo e il ricorrente dichiara che non vi è più interesse alla prosecuzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la decisione sulle spese di lite: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando la fondatezza della pretesa originariamente azionata.
  • L'adempimento spontaneo dell'amministrazione durante il giudizio, quando riconduce l'attività amministrativa alla pretesa fatta valere dal ricorrente, costituisce elemento idoneo a fondare la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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