Sentenza n. 2109/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale civile, Sezione Lavoro, successivamente adempiuta dall'INPS nel corso del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile, Sezione Lavoro, indicata in epigrafe. Nel corso del giudizio l'INPS si è costituito e ha prodotto documentazione comprovante l'integrale esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della fondatezza della pretesa originaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'INPS aveva dato esecuzione al giudicato e che tale adempimento era stato comprovato documentalmente. Ha nondimeno condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento spontaneo nel corso del giudizio ha confermato la fondatezza della pretesa azionata. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovute.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie spettanti alla parte vittoriosa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il giudicato nel corso del processo e il ricorrente dichiara che non vi è più interesse alla prosecuzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la decisione sulle spese di lite: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando la fondatezza della pretesa originariamente azionata.
- L'adempimento spontaneo dell'amministrazione durante il giudizio, quando riconduce l'attività amministrativa alla pretesa fatta valere dal ricorrente, costituisce elemento idoneo a fondare la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.
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