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Sentenza

Sentenza n. 16142/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202608151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sulla domanda di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Aveva inoltre proposto incidentalmente istanza cautelare. Non risultano esposti ulteriori motivi di censura.

La decisione

Il Tribunale, dopo aver avvisato le parti della possibilità di definire immediatamente il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preso atto che l’Amministrazione aveva comunicato il 6 ottobre 2026 l’accoglimento del ricorrente presso il Progetto territoriale SAI di Roma Capitale. Poiché il provvedimento sopravvenuto ha pienamente soddisfatto l’interesse azionato, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza originaria delle censure contro il silenzio. Ha compensato le spese di lite per la peculiarità della materia e per l’adozione del provvedimento prima della definizione del giudizio. Ha ammesso definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio e liquidato al difensore € 991,90, oltre al 15% per spese forfettarie e agli altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    In sede cautelare il collegio può definire il giudizio con sentenza semplificata se sono trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti costituite sono state sentite.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente

    La sopravvenuta emanazione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente l’interesse fatto valere dal ricorrente.

  • art. 5, comma 6, d.m. 55/2014

    di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente al quarto scaglione di riferimento (come individuato giusta art. 5, comma 6 d.m. 55/2014 e il punto 21 della connessa tabella)

    Per la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, il valore indeterminabile della controversia è ricondotto al quarto scaglione di riferimento indicato dal decreto e dalla relativa tabella.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    con riduzione, in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa trattata, del 50%, ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.m. 55/2014

    Il compenso può essere ridotto del 50% in considerazione della natura e delle caratteristiche della causa.

  • art. 4, comma 4, d.m. 55/2014

    una riduzione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 4, del d.m. 55/2014, per l’assenza di particolari questioni di fatto o di diritto

    In assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, il compenso è ulteriormente ridotto del 30%.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    una ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il quale prevede che, con riferimento al gratuito patrocinio, gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento

    Nel patrocinio a spese dello Stato, gli importi determinati secondo i parametri del d.m. 55/2014 sono dimezzati.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto comporta la cessazione della materia del contendere quando quel provvedimento soddisfa pienamente l’interesse azionato, anche nel giudizio diretto contro il silenzio.
  • Il collegio può definire il giudizio con sentenza semplificata in sede di decisione cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti costituite siano state sentite sulla definizione immediata.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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