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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37077/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. I fatti descritti nel provvedimento riguardano un episodio di combustione di rifiuti: all'arrivo della Polizia di Stato l'imputato era l'unica persona presente sul luogo dove stavano bruciando i rifiuti; aveva con sé una busta contenente rame appena combusto del peso di kg 2,8 e, nella tasca anteriore dei pantaloni, gli erano stati rinvenuti due accendini. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché di merito, generica e sostanzialmente riproduttiva di questioni già vagliate e disattese dalla Corte territoriale; con il secondo si denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., ma anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità, non essendo stati allegati specifici elementi a sostegno della particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata in cassazione con deduzioni generiche: il ricorrente deve allegare elementi specifici che ne integrino i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere esclusa la sanzione pecuniaria; nel caso di specie, tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la mancata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02

    Richiamata a sostegno del principio di specificità dell'allegazione dei presupposti dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che sollecitino una nuova valutazione del fatto o che si limitino a riproporre, in modo generico, questioni già esaminate e disattese con motivazione logica e congrua dal giudice di merito.
  • La doglianza sull'affermazione della responsabilità è inammissibile quando si risolve in una critica di merito alla ricostruzione probatoria compiuta nei gradi di merito.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da deduzioni specifiche sui presupposti della causa di non punibilità; una mera invocazione astratta o generica rende il motivo inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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