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Sentenza

Sentenza n. 15165/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente il 1° luglio 2025 e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato.

Giustizia amministrativa202605902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza telematica del 1° luglio 2025 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (insegnante richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Romania, presentata telematicamente il 1° luglio 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Ha dedotto che l’amministrazione non aveva provveduto entro il termine previsto dall’art. 16 dello stesso decreto e ha chiesto che fosse ordinato di concludere il procedimento, con nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che sussistono sia l’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento, entro i termini previsti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, sia l’inutile decorso di tali termini senza l’adozione del provvedimento conclusivo. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per l’eventualità di perdurante inerzia, e su richiesta dell’interessata, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, con ulteriori 180 giorni per provvedere dalla richiesta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato e depositato il 21.5.2026

    La disposizione è indicata quale rito utilizzato per la tutela contro il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020

    sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    La disposizione concorre a fondare l’obbligo dell’amministrazione resistente di decidere sull’istanza di riconoscimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l’integrazione; il provvedimento sul riconoscimento va adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, come precisato dal comma 6.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il testo riportato dal giudice attribuisce all’autorità competente il dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • Per accogliere un ricorso contro il silenzio occorre che l’amministrazione sia gravata da un obbligo di provvedere e che sia decorso inutilmente il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Accertati l’obbligo di provvedere e il decorso infruttuoso del termine, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, da attivarsi su richiesta dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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