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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-473/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 gennaio 2024. — Mylan AB contro Gilead Sciences Finland Oy e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Medicinale per uso umano – Certificato protettivo complementare (CPC) – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 9, paragrafo 7 – Immissione sul mercato di prodotti in violazione dei diritti conferiti da un CPC – Misure provvisorie ordinate sulla base di un CPC – Successivo annullamento del CPC e revoca delle misure – Conseguenze – Diritto a un adeguato risarcimento del danno arrecato dalle misure provvisorie – Responsabilità dell’attore che ha chiesto tali misure per il danno da esse causato – Normativa nazionale che prevede una responsabilità oggettiva. — Causa C-473/22

Giurisprudenza europea62022CJ0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il meccanismo di tutela previsto dall'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 consente agli Stati membri di optare anche per una responsabilità oggettiva dell'attore che ottiene misure provvisorie poi rivelatesi ingiustificate. Tale soluzione è compatibile con la direttiva solo se il giudice nazionale può valutare tutte le circostanze del caso e modulare il risarcimento in modo adeguato. Le questioni ulteriori sul tipo di responsabilità e sui criteri di valutazione sono rimaste assorbite.

Certificato protettivo complementare e misure provvisorie: compatibilità con l'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 di una responsabilità oggettiva per il risarcimento dei danni causati da misure poi revocate o risultate infondate.

La questione giuridica

Se l'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE osti a una normativa nazionale che prevede, per il risarcimento del danno causato da una misura provvisoria poi revocata o rivelatasi infondata, un regime di responsabilità oggettiva dell'attore che ha chiesto la misura, con possibilità per il giudice di modulare l'importo del risarcimento in base a tutte le circostanze del caso, inclusa l'eventuale partecipazione del convenuto al danno.

Principio di diritto

L'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE non osta a una disciplina nazionale che, per il danno causato da misure provvisorie poi revocate o risultate infondate, preveda una responsabilità oggettiva dell'attore che le ha richieste, purché il giudice possa adeguare il quantum del risarcimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso, compresa l'eventuale contribuzione del convenuto al danno; la direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella concreta attuazione del rimedio risarcitorio, nel rispetto dei criteri di equità, proporzionalità, effetto dissuasivo e assenza di ostacoli al commercio legittimo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 7, paragrafo 4, direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 3, direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 1, direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 2, paragrafo 3, direttiva 2004/48/CE
  • Accordo sugli ADPIC
  • Articolo 1, paragrafo 1, accordo sugli ADPIC
  • Articolo 50, paragrafo 7, accordo sugli ADPIC
  • Decisione 94/800/CE

Certificato protettivo complementare e responsabilità per misure provvisorie infondate

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) in una controversia tra Mylan AB e società del gruppo Gilead. Il nodo è la compatibilità con la direttiva 2004/48/CE di una disciplina nazionale che fa gravare sull'istante una responsabilità oggettiva per i danni causati da misure provvisorie adottate sulla base di un certificato protettivo complementare (CPC), poi annullato.

Fatti e procedimento principale

Nel 2009 era stato rilasciato a favore di Gilead il CPC n. 266 relativo a un medicinale antiretrovirale. Nel 2017 Mylan aveva ottenuto appalti pubblici per un medicinale generico. Gilead aveva quindi promosso un'azione per contraffazione e chiesto misure provvisorie, accolte dal giudice finlandese il 21 dicembre 2017 con divieto di commercializzazione del generico.

Successivamente:

  • le misure provvisorie sono state annullate dalla Corte suprema finlandese l'11 aprile 2019;
  • il CPC è stato annullato dal markkinaoikeus il 25 settembre 2019;
  • la decisione è divenuta definitiva il 13 novembre 2020.

Mylan ha poi chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle misure provvisorie, sulla base dell'articolo 11 del capo 7 del codice di procedura giurisdizionale finlandese, che recepisce l'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se la direttiva consenta un regime nazionale di responsabilità oggettiva dell'attore per il danno causato da misure provvisorie poi revocate o risultate infondate;
  • in caso contrario, quale sia la natura della responsabilità prevista dall'articolo 9, paragrafo 7;
  • quali circostanze debbano essere considerate nella valutazione della responsabilità;
  • se possa rilevare anche l'annullamento ex tunc del diritto di proprietà intellettuale dopo l'adozione della misura.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 267 TFUE;
  • la direttiva 2004/48/CE, in particolare gli articoli 1, 2, paragrafo 3, 3, 7 e 9;
  • il considerando 22 della direttiva;
  • l'accordo sugli ADPIC, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 50, paragrafo 7;
  • la decisione 94/800/CE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l'articolo 9, paragrafo 7, prevede il diritto del convenuto a ottenere un adeguato risarcimento se le misure provvisorie sono revocate, decadono per azione od omissione dell'attore, oppure si accerta che non vi era violazione o minaccia di violazione.

Dalla lettera della norma la Corte ricava tre condizioni da verificare:

  • revoca/decadenza delle misure o accertamento dell'assenza di violazione;
  • esistenza di un danno;
  • nesso causale tra danno e misure.

La disposizione, però, non menziona la colpa dell'attore. In combinazione con l'articolo 50, paragrafo 7, dell'accordo sugli ADPIC e con il margine di attuazione lasciato agli Stati membri dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale accordo, la Corte conclude che la direttiva fissa uno standard minimo e non impone un unico modello di responsabilità: gli Stati membri possono prevedere sia una responsabilità per colpa sia una responsabilità oggettiva.

La Corte richiama la sentenza Bayer Pharma e precisa che da essa non deriva un obbligo di fondare il risarcimento sulla colpa dell'attore. Conta invece che il giudice nazionale possa prendere in considerazione tutte le circostanze della causa, incluse le condotte delle parti, per determinare un risarcimento "adeguato".

Quanto all'articolo 3 della direttiva, la Corte verifica che un regime di responsabilità oggettiva possa essere compatibile con i requisiti di equità, proporzionalità, effetto dissuasivo e assenza di ostacoli al commercio legittimo. Nel caso di specie, la possibilità per il giudice nazionale di ridurre o adeguare il risarcimento tenendo conto, tra l'altro, del contributo del convenuto al danno attenua il rischio di effetti eccessivamente dissuasivi per il titolare del diritto.

Inoltre, quando il diritto di proprietà intellettuale posto a fondamento delle misure viene poi annullato retroattivamente, gli atti del convenuto che erano stati impediti rientravano nel commercio legittimo; pertanto, un sistema che consente il risarcimento del danno causato da misure infondate non crea ostacoli al commercio legittimo.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE:

  • non osta a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di risarcimento fondato su responsabilità oggettiva dell'attore che ha chiesto le misure provvisorie;
  • ciò vale purché il giudice possa adeguare l'importo del risarcimento in base alle circostanze del caso, inclusa l'eventuale partecipazione del convenuto al danno.

Le questioni dalla seconda alla quarta non vengono esaminate perché assorbite dalla risposta alla prima.

Principio affermato

La direttiva 2004/48/CE consente agli Stati membri di disciplinare il risarcimento dei danni derivanti da misure provvisorie poi revocate o risultate infondate anche mediante un regime di responsabilità oggettiva, senza necessità di provare la colpa dell'istante, purché il giudice conservi il potere di valutare tutte le circostanze concrete e di determinare un risarcimento adeguato e proporzionato.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualecertificati protettivi complementarimisure provvisorierisarcimento del dannocontenzioso farmaceutico

Testo integrale

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