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Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 28729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso TARI relativo al 2018 sostenendo che i locali (magazzini e aree di vendita on-line) producevano prevalentemente rifiuti da imballaggi secondari e terziari non assimilabili ai rifiuti urbani e che lo smaltimento era effettuato a proprie cure e spese, pertanto le superfici interessate non erano soggette alla parte variabile della tassa. Il Comune sosteneva al contrario l'assimilabilità o, in subordine, l'applicabilità solo di riduzioni previste dal regolamento comunale in caso di produzione promiscua.

La decisione

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società (tassando uffici/servizi ed escludendo la tassazione per magazzini/deposito). La CTR confermava la decisione di primo grado. Il Comune ricorreva in Cassazione con sei motivi. La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi del Comune ma ha accolto gli ultimi due: ha confermato il principio secondo cui gli imballaggi terziari (e i secondari se non raccolti differenziatamente) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che i regolamenti comunali che prevedano tale assimilazione vanno disapplicati; ha però censurato la CTR per avere escluso integralmente la TARI senza distinguere tra parte variabile e parte fissa della tariffa. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza nella parte relativa alla completa esclusione del tributo e ha rinviato alla CTR Abruzzo per rideterminare le somme dovute tenendo conto che: a) la parte variabile non si applica alle superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili (se provato); b) la parte fissa resta dovuta sull'intera superficie, salvo verifica, e va comunque applicata.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 (commi 641, 649, 684)

    Definisce il presupposto della TARI e stabilisce l'esclusione dalla base imponibile delle parti di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; pone l'onere dichiarativo per il contribuente e disciplina la possibilità di riduzioni per i rifiuti speciali assimilati.

  • Regolamento comunale TARI, art. 9 (e art. 13, art. 25 citati)

    Prevede riduzioni in ipotesi di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali non assimilati e contiene disposizioni operative sul calcolo delle superfici e degli obblighi dichiarativi, ma non può porre in essere assimilazioni vietate dalla normativa statale in materia di imballaggi.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), artt. 218, 221, 226, 195

    art. 218 (definizioni di imballaggio e rifiuto da imballaggio), art. 221, art. 226, art. 195 comma 2 lett. e

    Disciplina specifica degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; stabilisce il regime speciale attribuendo gestioni e obblighi ai produttori/utilizzatori e, in particolare, preclude l'immissione nel circuito urbano degli imballaggi terziari e limita l'assimilazione degli imballaggi secondari alle ipotesi previste (es. raccolta differenziata attivata).

  • D.Lgs. 22/1997 (richiamato storicamente, art. 21)

    Storico riferimento al potere comunale di assimilazione cui la giurisprudenza ha in larga parte dato lettura compatibile, salvo la specificità degli imballaggi; usato per ricostruire la continuità normativa e giurisprudenziale.

  • DPR 27 aprile 1999, n. 158, art. 3

    Citato tra le norme richiamate in ricorso in relazione ai requisiti della tariffa; contestualmente la Corte richiama prevalenti orientamenti giurisprudenziali che distinguono parte fissa e parte variabile della tariffa.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivazioni di ricorso per cassazione)

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norma processuale richiamata dal Comune per censurare presunte violazioni di diritto sostanziale e omessa pronuncia; la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti di ammissibilità e dei poteri di sindacato di legittimità.

  • Codice civile, art. 2697 (onere della prova)

    Richiamato in relazione all'onere probatorio: in materia tributaria l'Amministrazione ha l'onere generale della prova dell'obbligazione, ma il contribuente ha un onere informativo/dichiarativo e deve fornire prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili per ottenere l'esenzione dalla parte variabile.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: eventuali norme o regolamenti comunali che prevedano tale assimilazione sono da disapplicare.
  • La TARI si compone di una parte variabile (collegata alla quantità/qualità dei rifiuti) e di una parte fissa (destinata a coprire costi di investimento/servizio); la parte variabile non è dovuta per le superfici in cui si dimostra la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili smaltiti privatamente, mentre la parte fissa resta dovuta sull'intera superficie in astratto idonea.
  • Il contribuente che invoca l'esenzione dalla parte variabile deve adempiere all'onere dichiarativo e fornire prove adeguate (modulistica, planimetrie, formulari di rifiuto, contratti di smaltimento, fatture, perizia tecnica) affinché il giudice possa ritenere provata la continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
  • In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali non assimilati si applicano le riduzioni previste dal regolamento comunale (art. 9 o analoghi), operando una delimitazione delle superfici e/o percentuali di abbattimento ove non sia possibile separare esattamente le aree.
  • Il Comune, quando impugna decisioni favorevoli al contribuente, può ottenere la riforma solo nella misura in cui dimostri che il giudice di merito ha errato sulla qualificazione della natura dei rifiuti o sulla sussistenza delle prove; tuttavia non può pretendere che la parte fissa venga esclusa in assenza di specifiche previsioni di legge.
  • Nelle controversie Tributarie il giudice deve distinguere chiaramente quale quota della tariffa è eventualmente esente (parte variabile) e quale resta dovuta (quota fissa); un'omessa distinzione può comportare la cassazione e il rinvio per il ricalcolo.

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