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Ordinanza

Ordinanza n. 2328/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 e atti normativi, amministrativi, concorsuali e di correzione della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali nelle quali sono risultati non ammessi, nonché i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi, il bando universitario, gli atti della prova, i verbali delle commissioni e le operazioni di correzione. Hanno dedotto, tra l'altro, l'illegittimità sopravvenuta delle regole di graduatoria introdotte dal d.m. n. 1115/2025, la violazione della par condicio, dell'affidamento, dell'imparzialità e della ragionevolezza, la mancata redistribuzione dei posti residui, la violazione dell'anonimato per omessa schermatura delle aule e mancato impiego di metal detector, irregolarità nella correzione e nella predeterminazione delle risposte e dei sinonimi, difficoltà eccessiva delle prove, sproporzione rispetto al tempo disponibile, disomogeneità della didattica eccesso di delega del decreto ministeriale, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025 per violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. Hanno chiesto anche l'ammissione al corso. Il ricorso è stato proposto collettivamente; il TAR ha riservato al merito la valutazione della relativa ammissibilità. È emerso che i ricorrenti non avevano conseguito alcuna sufficienza nei due appelli disponibili.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, pur modificando le regole originarie della graduatoria e consentendo l'inserimento di candidati con almeno una sufficienza, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché tutela l'affidamento di chi aveva conseguito tutte le sufficienze secondo il sistema originario, ordina progressivamente i candidati in coorti in base alla prossimità alle condizioni iniziali e mira anche a saturare i posti disponibili. La preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi l'aveva rifiutata e l'ha recuperata dopo un esito negativo è stata ritenuta coerente con la natura degli esami universitari e con l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025. I ricorrenti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non hanno dimostrato che l'eliminazione o la modifica delle regole contestate avrebbe consentito loro l'immatricolazione: è mancata la prova di resistenza. È stata ritenuta ipotetica anche la deduzione secondo cui una diversa conoscenza delle regole avrebbe consentito una diversa preparazione. La mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui non è stata ritenuta illegittima, poiché il nuovo sistema richiede di assicurare la continuità didattica del secondo semestre e consente l'utilizzo dei posti per trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha rilevato che non ogni irregolarità formale determina l'illegittimità della procedura, occorrendo una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità. Le allegazioni dei ricorrenti sono state giudicate ipotetiche, anche perché la correzione informatizzata da parte del CINECA precede l'abbinamento tra codice e identità e non è stata individuata una fase nella quale l'eventuale conoscenza dei codici potesse tradursi in favoritismo. Le questioni sulla trasparenza della correzione, sui sinonimi, sul sistema informatico e sui criteri valutativi necessitano invece di approfondimento istruttorio. Il TAR ha quindi ordinato al MUR, al CINECA e alle università, per quanto di competenza, di fornire documentati chiarimenti entro 40 giorni su tali profili e sui verbali di correzione. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato, allo stato, vizi macroscopici delle valutazioni tecnico-discrezionali, considerati i programmi uniformi e le prove identiche. Non è stato ravvisato un fumus di violazione del d.lgs. n. 71/2025 o di eccesso di delega. È stata inoltre esclusa, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio verso tutti i candidati collocati nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del MUR, entro 20 giorni, con deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 1.500 in favore del MUR e euro 400 in favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate con l'Università Campus Bio-Medico.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole alle censure e ha rigettato la domanda cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dai ricorrenti per ottenere l'ammissione al corso e ulteriori misure; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La normativa primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria e del recupero dei crediti.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce un sistema articolato di graduatoria che ammette, con punteggi e collocazioni differenziate, anche candidati privi di tutte le sufficienze originariamente richieste, purché ne abbiano conseguita almeno una, bilanciando tale deroga con la tutela dell'affidamento e della par condicio.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Costituisce il sistema originario di riferimento, fondato sul conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza recupero di voti rifiutati.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese non presenta, allo stato, rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Non risulta violato: la legge delega n. 26/2025 non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né riferita concretamente alla posizione dei ricorrenti.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata; la procedura, per quanto sommariamente valutato, non mostra un'incidenza concreta sull'imparzialità.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notifica ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, imponendo tuttavia l'indicazione nominativa dei destinatari e gli adempimenti necessari a garantire il contraddittorio.

Massime di principio

  • La modifica sopravvenuta delle regole di formazione di una graduatoria concorsuale può risultare compatibile con affidamento, par condicio e imparzialità quando non alteri le condizioni di svolgimento delle prove, si applichi indistintamente a tutti i candidati e introduca un ordinamento progressivo che conservi una posizione preferenziale a chi aveva soddisfatto le condizioni originarie, graduando diversamente le deroghe in base alla loro intensità.
  • Nelle procedure selettive, la prova di resistenza richiede che il ricorrente indichi e dimostri, anche in sede cautelare, in quale modo l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe inciso sul punteggio o sulla posizione in graduatoria fino a renderla utile per l'ammissione; una contestazione astratta delle regole non è sufficiente.
  • Il principio di anonimato non è violato da ogni irregolarità formale delle operazioni concorsuali: occorre una violazione non irrilevante, concretamente idonea a consentire un'incidenza sull'imparzialità della valutazione. Se la correzione è informatizzata e l'abbinamento tra codice e identità avviene soltanto dopo la correzione, deve essere individuata una concreta fase procedimentale nella quale l'eventuale conoscenza dell'identità possa tradursi in favoritismo.
  • La mancata immediata assegnazione di tutti i posti disponibili non determina automaticamente l'illegittimità della graduatoria quando il nuovo modello formativo richieda la definizione tempestiva delle immatricolazioni per garantire la continuità didattica e preveda l'utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi, purché tali finalità siano coerenti con la programmazione universitaria.
  • Le valutazioni sulla difficoltà delle prove, sul rapporto tra quesiti e tempo disponibile e sull'omogeneità dell'offerta didattica appartengono alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e, in sede cautelare, sono sindacabili soltanto in presenza di elementi specifici idonei a evidenziare un vizio macroscopico.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve conservare natura di notificazione: l'avviso deve indicare i destinatari, anche mediante elenco nominativo, oltre al ricorso, all'autorità giudiziaria, al numero di ruolo e al provvedimento che autorizza la pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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