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Ordinanza

Ordinanza n. 2045/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202604161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di revoca e rimodulazione dei tetti di struttura assegnati agli operatori economici accreditati per l’erogazione delle cure domiciliari, inclusa la deliberazione di rimodulazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui l’ASL Napoli 1 ha revocato precedenti disposizioni e rimodulato, con decorrenza dal 1° giugno 2026, il budget mensile assegnato ai sedici operatori economici accreditati per le cure domiciliari. Alla ricorrente il tetto mensile è stato ridotto da 194.595 euro a 116.757 euro, mentre sono stati incrementati i tetti di altri operatori. Sono state dedotte, tra l’altro, la violazione dell’art. 10, comma 3, del contratto, il difetto di istruttoria e la lesione della concorrenza, asseritamente derivante dalla gestione del sistema PUA da parte di uno degli operatori controinteressati. La ricorrente ha inoltre contestato l’incidenza dei piani assistenziali in corso o rinnovati, il metodo matematico e i coefficienti di ponderazione utilizzati per la redistribuzione dei budget, nonché l’eventuale conflitto di interessi connesso a una precedente deliberazione non impugnata. È stata anche prospettata l’esigenza di una diversa configurazione del sistema di scelta degli utenti, tale da impedire la scelta di strutture che abbiano già esaurito il budget e da indirizzare gli utenti verso strutture con disponibilità residua. Il TAR ha riservato al merito ogni questione sull’applicabilità della clausola di salvaguardia sottoscritta dalla ricorrente, anche in attesa del pronunciamento dell’Adunanza plenaria, e ha lasciato impregiudicata la questione del rispetto dei termini di cui agli artt. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e 53 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha rilevato anzitutto che le contestazioni relative alla nota del 26 giugno 2026 risultano sostanzialmente assorbite dalla successiva deliberazione del 9 luglio 2026, impugnata con motivi aggiunti. In via sommaria, non è stata ritenuta irragionevole l’interpretazione dell’art. 10, comma 3, del contratto proposta dall’ASL: il sottoutilizzo trimestrale dei tetti da parte di tredici operatori, tra cui la ricorrente, poteva giustificare l’assegnazione di tetti più elevati agli operatori con percentuali di consumo superiori al budget, anche per garantire la libera scelta degli utenti e assicurare continuità ai pazienti già presi in carico prima dell’avvio del nuovo sistema di accreditamento. Le censure sul difetto di istruttoria sono state ritenute bisognose di approfondimenti dettagliati, incompatibili con l’urgenza propria della fase cautelare, in relazione al conflitto di interessi, ai piani assistenziali in corso, alla distribuzione dell’utenza, al metodo matematico e ai coefficienti di ponderazione. Quanto alla denunciata distorsione concorrenziale derivante dalla gestione del sistema PUA, il TAR ha osservato che essa sarebbe imputabile ad atti anteriori e diversi da quelli impugnati. Anche la richiesta di modificare il sistema di scelta dei pazienti riguarda, secondo il TAR, una configurazione del sistema riconducibile ad atti antecedenti. È stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dodici centri della macroarea di riferimento, entro il 31 luglio 2026, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris nella fase cautelare e ha rigettato l’istanza.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari; il TAR ha ordinato la chiamata in giudizio degli altri dodici centri della macroarea.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per fissare il termine entro il quale la parte ricorrente deve provvedere all’integrazione del contraddittorio.

  • art. 53 c.p.a.

    La questione relativa all’osservanza dei termini processuali è stata lasciata impregiudicata e riservata alle successive fasi del giudizio.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    La questione relativa al rispetto dei termini previsti dalla disposizione è stata lasciata impregiudicata.

  • art. 10, comma 3, del contratto

    In sede cautelare il TAR ha ritenuto non irragionevole l’interpretazione dell’ASL, secondo cui il sottoutilizzo trimestrale dei tetti può giustificare la redistribuzione verso operatori con consumi superiori al budget, anche per garantire la libera scelta degli utenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la rimodulazione dei budget assegnati agli operatori sanitari accreditati non appare prima facie irragionevole quando sia fondata sul sottoutilizzo dei tetti da parte di alcuni operatori e sull’esigenza di attribuire maggiori disponibilità a quelli con consumi superiori al budget, in funzione della continuità assistenziale e della libera scelta degli utenti.
  • Le censure relative a profili tecnici complessi — quali la distribuzione dell’utenza, i piani assistenziali in corso, il metodo matematico e i coefficienti di ponderazione — possono richiedere un’attività istruttoria incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare; tale esigenza può escludere, allo stato, la sussistenza del fumus boni iuris.
  • La lesione derivante dalla configurazione generale di un sistema amministrativo o dalla gestione del meccanismo di scelta degli utenti deve essere contestata mediante l’impugnazione degli atti che tale sistema hanno istituito o disciplinato; non può essere utilmente imputata ad atti successivi che si limitino ad applicarlo o a rimodulare i relativi effetti.
  • Quando la controversia incide direttamente sulla posizione di più operatori economici destinatari della medesima rimodulazione, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente incisi dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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