Cassazione Civile, Ordinanza n. 12078/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di trasporto/trasloco di arredi, strumentazioni e materiale biologico da un laboratorio romano a una nuova struttura. La società committente deduceva che il materiale biologico, che doveva essere mantenuto a temperatura costante e in particolare a +4°, era stato consegnato congelato e quindi danneggiato, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il trasportatore, a sua volta, chiedeva il pagamento del corrispettivo e chiamava in garanzia il fornitore dei contenitori e del ghiaccio secco, oltre a un consulente esterno, e quest'ultimo rapporto coinvolgeva anche l'assicurazione del fornitore. In cassazione il trasportatore ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita difformità tra motivazione e dispositivo nella quantificazione dei crediti/debiti reciproci; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibili i primi due motivi di appello relativi alla mancanza di prova del danno e alla distribuzione dell'onere probatorio; 3) difetto di motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato la dedotta assenza di prova del danno e l'errata quantificazione del corrispettivo e del risarcimento. La società chiamata in manleva ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse società sul credito del fornitore dei contenitori e del ghiaccio secco, giudicato che, a suo dire, avrebbe escluso il diritto alla manleva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso che vi fosse un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, qualificando l'errore della Corte d'appello come refuso/incompletezza espositiva non idonea a generare incertezza sul comando giudiziale. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specificamente attinente al decisum della sentenza impugnata e infondato/inammissibile il terzo, osservando che le censure erano in parte costruite su elementi estranei alla motivazione della sentenza e in parte non idonee a censurare davvero la ratio decidendi. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso l'efficacia del giudicato esterno perché il precedente invocato riguardava un diverso rapporto, con diverso petitum e diversa causa petendi, e quindi non poteva precludere la decisione sulla domanda di garanzia. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale per reciproca soccombenza; la società di autotrasporti è stata invece condannata a rifondere le spese in favore della società assicuratrice controricorrente.
Norme richiamate
art. 161 c.p.c.
La dedotta nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo è esclusa quando il comando giudiziale resta comunque chiaro e riconoscibile.
art. 156 c.p.c.
Un vizio formale non produce nullità se l'atto raggiunge il suo scopo e non genera incertezza sul contenuto della decisione.
art. 342 c.p.c.
In cassazione non sono ammissibili censure che non colgano la specifica ratio della declaratoria di inammissibilità resa dal giudice di appello.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve prospettare doglianze riconducibili al decisum e ai vizi tipizzati, altrimenti è inammissibile o infondato.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio o in argomentazioni tratte da elementi estranei alla motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo per effettive lacune o apparente illogicità del testo decisionale, non per una ricostruzione alternativa fondata su atti esterni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sono dovuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato raddoppiato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Non sussiste nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo quando il contenuto precettivo della decisione sia ricostruibile con certezza dal testo complessivo del provvedimento, anche se vi siano refusi o imprecisioni aritmetiche nella motivazione.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che non siano specificamente ancorate alla ratio decidendi della sentenza impugnata o che fraintendano il significato del passaggio motivazionale contestato.
- La denuncia di vizio motivazionale non può fondarsi su una rilettura del materiale probatorio compiuta attraverso atti e circostanze esterne al testo della sentenza, essendo necessario confrontarsi con il contenuto intrinseco della motivazione.
- Il giudicato esterno opera solo se vi è piena coincidenza tra soggetti, petitum e causa petendi del giudizio precedente e di quello successivo; in difetto di identità degli elementi costitutivi dell'azione, il giudicato non è opponibile.
- La violazione di doveri di buona fede contrattuale e l'accertamento di vizi o difetti del bene o del servizio sono piani distinti, sicché un giudicato relativo a un rapporto di pagamento non preclude automaticamente la decisione su una domanda di manleva o responsabilità interna tra coobbligati.
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