Cassazione Civile, Ordinanza n. 09643/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto, nella qualità di erede del debitore originario, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro un atto di precetto con cui un ente pubblico intimava il rilascio di un fondo. Il precetto si fondava su una sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato la risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio relativo al medesimo immobile, con conseguente condanna al rilascio. L'opponente deduceva la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e per mancata indicazione della data di notifica, l'inidoneità del titolo, il difetto di legittimazione attiva e passiva e alcuni profili sulle spese; sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica della sentenza munita di formula esecutiva, di non essere stato parte del giudizio definito dalla sentenza posta a base dell'esecuzione e di avere nel frattempo donato i beni a terzi. Nel ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto infondata la censura sulla nullità del precetto, senza che fosse stata provata la rituale conclusione del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982, in particolare la spedizione e la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito l'unico motivo di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., era necessario il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, ove notificata, per consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione. Nel caso concreto non risultava provata la notifica della sentenza, la sentenza era stata pubblicata il 10 novembre 2023, il ricorso era stato notificato il 29 gennaio 2024 oltre il termine breve di sessanta giorni e il successivo deposito non poteva sanare la mancanza. La Corte ha escluso che potesse operare la deroga elaborata dalle Sezioni Unite nel 2022, perché la documentazione non risultava comunque nella disponibilità del giudice, e ha ribadito che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal mancato rilievo della controparte. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 480, comma 2, c.p.c.
È evocato dal ricorrente per censurare la validità del precetto in relazione alla pretesa omessa notifica del titolo esecutivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella decisione del giudice di merito.
art. 8 della legge n. 890 del 1982
È richiamato dal ricorrente come disciplina degli adempimenti necessari per perfezionare la notificazione a mezzo posta, inclusa la comunicazione di avvenuto deposito.
art. 369 c.p.c.
"nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto"
La mancata produzione tempestiva della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso; il deposito tardivo non sana il vizio.
art. 370, comma 3, c.p.c.
È richiamato per escludere che la documentazione possa risultare comunque nella disponibilità del giudice per effetto del deposito del controricorrente nel termine previsto.
art. 325 c.p.c.
È menzionato per il collegamento tra notifica della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare.
art. 378 c.p.c.
La memoria ex art. 378 non può sanare la mancata tempestiva produzione della documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c.
art. 380 bis c.p.c.
Neppure l'istanza di decisione ex art. 380 bis può sanare la tardiva produzione documentale rilevante ai fini dell'improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base normativa del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo disposto in conseguenza dell'improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è necessario per consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione; la sua mancanza comporta improcedibilità, salvo che il documento risulti già comunque nella disponibilità del giudice nei casi ammessi dalla giurisprudenza.
- La produzione tardiva della documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c. non sana l'improcedibilità, neppure se effettuata con memoria o con istanza successiva, perché l'onere di deposito deve essere assolto nel termine perentorio previsto dalla norma.
- L'improcedibilità del ricorso per mancato rispetto degli oneri di deposito è rilevabile d'ufficio, trattandosi di presidio di ordine pubblico processuale, e non può essere esclusa dal mancato rilievo della controparte.
- La deroga all'improcedibilità elaborata dalle Sezioni Unite opera solo se la prova della notificazione della sentenza sia comunque accessibile al giudice tramite il fascicolo di controparte o d'ufficio; se tale disponibilità manca, la sanzione processuale resta ferma.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il collegamento tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso può supplire alla mancata produzione della relata solo quando il ricorso sia stato notificato entro il termine breve; se tale termine è spirato, il ricorso è improcedibile.
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