Ordinanza n. 1749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 188 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura CIG BB068A824A
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente in primo grado ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti della procedura di affidamento. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di appello né l'atto puntualmente contestato. In sede cautelare, la ricorrente lamentava un pregiudizio connesso all'avvio del servizio da parte della controinteressata Eco Service – cooperativa sociale ONLUS – società cooperativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha rilevato che il Comune aveva confermato l'avvenuto avvio del servizio da parte della controinteressata e che il pregiudizio lamentato dall'impresa ricorrente era ristorabile all'esito della definizione del giudizio di merito, già fissata dal TAR per il 7 ottobre 2026. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente risulti ristorabile mediante una successiva tutela di merito, senza che sia evidenziata la necessità di una sospensione immediata dell'atto amministrativo.
- L'avvenuto avvio del servizio da parte della controinteressata costituisce una circostanza rilevante nella valutazione cautelare, ma non determina di per sé l'accoglimento della domanda se il danno prospettato resta suscettibile di ristoro all'esito del giudizio di merito.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito può concorrere a escludere l'attualità o l'irreparabilità del pregiudizio cautelare, quando la definizione della controversia sia idonea a intervenire tempestivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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