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Ordinanza

Ordinanza n. 1749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 188 del 2026.

Giustizia amministrativa202603204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura CIG BB068A824A

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente in primo grado ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti della procedura di affidamento. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di appello né l'atto puntualmente contestato. In sede cautelare, la ricorrente lamentava un pregiudizio connesso all'avvio del servizio da parte della controinteressata Eco Service – cooperativa sociale ONLUS – società cooperativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha rilevato che il Comune aveva confermato l'avvenuto avvio del servizio da parte della controinteressata e che il pregiudizio lamentato dall'impresa ricorrente era ristorabile all'esito della definizione del giudizio di merito, già fissata dal TAR per il 7 ottobre 2026. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente risulti ristorabile mediante una successiva tutela di merito, senza che sia evidenziata la necessità di una sospensione immediata dell'atto amministrativo.
  • L'avvenuto avvio del servizio da parte della controinteressata costituisce una circostanza rilevante nella valutazione cautelare, ma non determina di per sé l'accoglimento della domanda se il danno prospettato resta suscettibile di ristoro all'esito del giudizio di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito può concorrere a escludere l'attualità o l'irreparabilità del pregiudizio cautelare, quando la definizione della controversia sia idonea a intervenire tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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