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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Motivazione - Sintetica esposizione - Sufficienza. Processo tributario - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, lamentando presumibilmente l'insufficienza della motivazione e la produzione tardiva o irrituale di documenti da parte dell'Ufficio. La questione riguardava, in particolare, se nel giudizio di appello tributario potessero essere depositati nuovi documenti e se l'avviso fosse adeguatamente motivato. La Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica, purché consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale e di circoscrivere l'oggetto della contestazione.

La decisione

Nel giudizio di appello le parti possono produrre nuovi documenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, anche se la loro produzione in primo grado era stata irrituale. L'Ufficio ha integrato in appello gli elementi già indicati nell'atto impositivo, sicché spettava al contribuente contestare specificamente i nuovi elementi offerti a sostegno della pretesa. L'avviso di accertamento è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché la motivazione, anche sintetica, aveva posto il contribuente in condizione di comprendere le ragioni della pretesa erariale e di difendersi. La decisione è quindi favorevole all'Amministrazione tributaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Nel giudizio d'appello le parti possono produrre nuovi documenti.

    La disposizione consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario; l'eventuale irritualità della produzione in primo grado non impedisce necessariamente l'utilizzo dei documenti nel grado successivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Richiama, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, contribuendo a disciplinare gli aspetti processuali non regolati specificamente dal processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello è generalmente possibile depositare nuovi documenti; la parte destinataria deve esaminarli e contestarne specificamente il contenuto, senza limitarsi a eccepirne genericamente la tardività.
  • L'avviso di accertamento non deve contenere una motivazione analitica su ogni profilo, ma deve indicare, almeno sinteticamente, i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire una difesa effettiva.
  • La motivazione è sufficiente quando delimita l'oggetto della controversia e rende comprensibile al contribuente perché l'Amministrazione ritenga dovuta l'imposta.
  • Se l'Ufficio produce in appello elementi integrativi rispetto a quelli già indicati nell'atto impositivo, il contribuente deve contestarli puntualmente; il silenzio o una contestazione generica può indebolire la difesa.
  • La produzione documentale in appello non può però trasformarsi nell'introduzione di una pretesa fiscale completamente nuova: i documenti devono riferirsi e sostenere la pretesa già contenuta nell'atto impugnato.

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