Sentenza del 13/04/2015 n. 2151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Motivazione - Sintetica esposizione - Sufficienza. Processo tributario - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, lamentando presumibilmente l'insufficienza della motivazione e la produzione tardiva o irrituale di documenti da parte dell'Ufficio. La questione riguardava, in particolare, se nel giudizio di appello tributario potessero essere depositati nuovi documenti e se l'avviso fosse adeguatamente motivato. La Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica, purché consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale e di circoscrivere l'oggetto della contestazione.
La decisione
Nel giudizio di appello le parti possono produrre nuovi documenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, anche se la loro produzione in primo grado era stata irrituale. L'Ufficio ha integrato in appello gli elementi già indicati nell'atto impositivo, sicché spettava al contribuente contestare specificamente i nuovi elementi offerti a sostegno della pretesa. L'avviso di accertamento è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché la motivazione, anche sintetica, aveva posto il contribuente in condizione di comprendere le ragioni della pretesa erariale e di difendersi. La decisione è quindi favorevole all'Amministrazione tributaria.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Nel giudizio d'appello le parti possono produrre nuovi documenti.
La disposizione consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario; l'eventuale irritualità della produzione in primo grado non impedisce necessariamente l'utilizzo dei documenti nel grado successivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Richiama, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, contribuendo a disciplinare gli aspetti processuali non regolati specificamente dal processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello è generalmente possibile depositare nuovi documenti; la parte destinataria deve esaminarli e contestarne specificamente il contenuto, senza limitarsi a eccepirne genericamente la tardività.
- L'avviso di accertamento non deve contenere una motivazione analitica su ogni profilo, ma deve indicare, almeno sinteticamente, i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire una difesa effettiva.
- La motivazione è sufficiente quando delimita l'oggetto della controversia e rende comprensibile al contribuente perché l'Amministrazione ritenga dovuta l'imposta.
- Se l'Ufficio produce in appello elementi integrativi rispetto a quelli già indicati nell'atto impositivo, il contribuente deve contestarli puntualmente; il silenzio o una contestazione generica può indebolire la difesa.
- La produzione documentale in appello non può però trasformarsi nell'introduzione di una pretesa fiscale completamente nuova: i documenti devono riferirsi e sostenere la pretesa già contenuta nell'atto impugnato.
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