Cassazione Civile, Ordinanza n. 13314/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per compensi professionali, chiedendo in gran parte la prededuzione e in parte il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il credito comprendeva varie voci: una consistente somma per attività di assistenza nella predisposizione della domanda di concordato preventivo e nelle fasi successive, altre somme per pratiche telematiche e per assistenza all’acquisto di un immobile, oltre a un importo già ammesso solo in chirografo. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non opponibile alla procedura il contratto professionale per mancanza di data certa, non provata la specifica attività svolta e quindi non dimostrata la quantificazione del compenso, nonché infondata la pretesa del privilegio per le prestazioni risultate riferite ad anno anteriore al biennio rilevante. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la data certa del contratto doveva desumersi dalla menzione del credito nella domanda di concordato e nella relazione ex art. 161, comma 3, l. fall., e che il giudice avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale; 2) violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando il mancato ricorso ai parametri tariffari medi o ad altri parametri per quantificare il compenso; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., contestando il mancato riconoscimento di ulteriori attività professionali (pratiche CCIAA e assistenza per acquisto immobiliare) e il diniego della prova testimoniale correlata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a un nuovo esame dei fatti e della valutazione probatoria, non consentito in sede di legittimità; inoltre ha osservato che la censura sulla data certa era generica, perché la mera menzione del credito in atti aventi data certa non equivale alla prova della data certa del contratto nella sua completezza. Ha poi rilevato che la prova testimoniale era stata articolata in modo generico e quindi non era idonea a fondare la decisività richiesta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che potesse procedersi a una diversa quantificazione del compenso senza specifica allegazione e prova dell’attività svolta e ha ritenuto non adeguatamente attaccate le rationes decidendi del decreto impugnato. Sul terzo motivo ha ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti, non già quando valuti criticamente quelle offerte, e ha confermato la genericità della prova testimoniale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
ricorso/opposizione allo stato passivo
indica il rimedio oppositivo avverso lo stato passivo nella procedura concorsuale
art. 99 l. fall.
opposizione proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall.
regola il procedimento di opposizione allo stato passivo
art. 111 l. fall.
richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa prededucibile
art. 182 quater l. fall.
richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di prededuzione
art. 2751 bis n. 2 c.c.
richiamato per sostenere il privilegio dei crediti professionali
art. 2749 c.c.
richiamato per gli interessi sui crediti privilegiati
art. 2704 c.c.
la data certa della scrittura privata richiede un evento esterno che ne renda certa l’anteriorità; la mera menzione del contenuto in altro atto non basta
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando apprezza le prove acquisite
art. 2233 c.c.
richiamato per la determinazione del compenso professionale
art. 116 c.p.c.
richiamato implicitamente dalla Corte per distinguere tra valutazione delle prove e uso di prove non introdotte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato
art. 161, comma 3, l. fall.
menzionato come contenente la relazione dei professionisti richiamata dal ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per dedurre violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a rivalutare il fatto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuovo esame del merito o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La data certa di una scrittura privata non autenticata non può essere desunta dalla sola menzione del suo contenuto in atti aventi data certa: occorre che il documento risulti conoscibile nella sua completa esistenza e che l’anteriorità sia resa certa da un evento esterno idoneo.
- Per ottenere il riconoscimento di un compenso professionale in misura diversa da quella già ammessa o in base ai parametri tariffari, la parte deve allegare e provare in modo specifico l’attività concretamente svolta e il relativo quantum.
- La prova testimoniale è inidonea a fondare l’accoglimento della pretesa quando sia dedotta in modo generico, senza indicare con precisione le attività professionali da provare e la loro decisività ai fini del decidere.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o altrimenti acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13202/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13203/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13205/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13210/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13211/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13213/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →