Ordinanza n. 7099/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del Consolato d'Italia in Casablanca, prot. 2680 del 12 marzo 2025, notificato in data 03 settembre 2025, recante il rigetto della domanda di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivato dalla sopravvenuta revoca del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale e revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso adottato dal Consolato d'Italia in Casablanca, motivato dalla sopravvenuta revoca del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Cosenza, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno - Prefettura di Cosenza. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale. La questione decisa riguarda il rapporto tra la competenza territoriale relativa alla revoca del nulla osta, adottata dalla Prefettura di Cosenza, e quella relativa al diniego del visto, adottato dal Consolato in Casablanca. Il TAR ha ritenuto che la revoca del nulla osta fosse autonomamente e immediatamente lesiva, sicché non fosse applicabile l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che disciplina l'attrazione degli atti presupposti non immediatamente lesivi da parte dell'atto conseguenziale. Tuttavia, poiché i due provvedimenti fanno parte di una procedura sostanzialmente unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto dallo straniero, il giudice competente per l'atto principale, individuato nel TAR Calabria in ragione dell'autorità che ha adottato la revoca, attrae anche la controversia relativa al diniego del visto.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Calabria, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e nelle forme dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha escluso l'applicazione diretta dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., perché la revoca del nulla osta era un atto autonomamente e immediatamente lesivo, non un atto presupposto privo di autonoma lesività. Ha però riconosciuto una connessione tra la domanda relativa alla revoca del nulla osta e quella relativa al diniego del visto, tale da giustificare la concentrazione delle controversie davanti al TAR Calabria. La soluzione è stata fondata sul principio del simultaneus processus, sui principi di effettività della tutela e ragionevole durata del processo, sull'art. 32 c.p.a. e, mediante il rinvio dell'art. 39, comma 1, c.p.a., sull'art. 31 c.p.c. Non essendo stata decisa la domanda cautelare, le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Afferma il principio di inderogabilità della competenza territoriale, senza tuttavia escludere l'applicazione dei principi generali sulla connessione e sulla concentrazione delle cause connesse.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
“La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”
La disposizione riguarda l'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnato; non disciplina ogni forma di connessione tra provvedimenti e non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale concorre a giustificare la concentrazione davanti a un unico giudice delle controversie connesse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo costituisce una ragione per concentrare davanti a un unico giudice le cause connesse.
art. 32 c.p.a.
Conferma la possibilità di cumulare domande giudiziali connesse davanti allo stesso giudice.
art. 39, comma 1, c.p.a.
“Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”
Consente l'applicazione suppletiva delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
“La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…”
La domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, così da consentire la decisione unitaria delle domande connesse.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente dopo la declinatoria di competenza.
art. 16, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza in relazione alla questione della competenza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare e sottoporre al contraddittorio la possibile incompetenza territoriale prima della decisione.
Massime di principio
- L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale immediatamente lesivo e di un atto presupposto privo di autonoma lesività; non si applica quando l'atto a monte produce effetti immediatamente lesivi ed è autonomamente impugnabile.
- Quando più provvedimenti, anche adottati da autorità amministrative diverse, sono inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria e la loro impugnazione presenta un rapporto di causa principale e causa accessoria, la competenza territoriale relativa all'atto principale può attrarre quella relativa all'atto accessorio in applicazione del principio del simultaneus processus.
- Il principio di concentrazione delle cause connesse trova fondamento nei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nonché nella disciplina del cumulo delle domande di cui all'art. 32 c.p.a. e, in via suppletiva, nell'art. 31 c.p.c.
- Nella controversia relativa al rilascio di un visto d'ingresso fondato su un nulla osta al lavoro, la competenza territoriale relativa all'impugnazione della revoca del nulla osta può attrarre quella relativa al diniego del visto quando i due atti costituiscono segmenti di una procedura unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →