Sentenza del 12/02/2015 n. 394 - Corte di Giustizia CEE
Accise - Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE -Non osta- Ambito di applicazione - Oli minerali e prodotti energetici - Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall'uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conforme al regime dell'accisa armonizzata - Nozione di "formalità connesse all'attraversamento delle frontiere" - Articolo 110 TFUE - Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'assoggettamento degli oli lubrificanti a un'imposta nazionale disciplinata secondo regole identiche a quelle dell'accisa armonizzata. OTP sosteneva che tali prodotti, esclusi dall'ambito dell'accisa armonizzata, non potessero essere sottoposti agli stessi obblighi, soprattutto quando acquistati da un altro Stato membro. Il giudice nazionale ha inoltre esaminato se gli obblighi di dichiarazione preventiva, prestazione di una cauzione, tenuta dei registri e pagamento entro dieci giorni costituissero formalità connesse all'attraversamento della frontiera e se il termine di pagamento più breve per gli acquisti intracomunitari violasse l'articolo 110 TFUE.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE e 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE non ostano all'applicazione di un'imposta nazionale sugli oli lubrificanti esclusi dal regime dell'accisa armonizzata, anche se l'imposta è disciplinata da norme identiche a quelle dell'accisa armonizzata. Il limite è che tali norme non introducano formalità connesse all'attraversamento delle frontiere. Gli obblighi diretti a garantire il pagamento dell'imposta, come la dichiarazione preventiva e la cauzione, non sono considerati formalità di frontiera. Quanto all'articolo 110 TFUE, non vi è discriminazione se il regime di sospensione applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati prevede lo stesso termine di pagamento; la mera possibilità, per i soli prodotti importati, di utilizzare anche un regime con pagamento anticipato e termine più breve non è di per sé discriminatoria. La questione è stata quindi risolta in senso favorevole al Ministro, con verifiche fattuali demandate al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 92/12/CEE
Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli soggetti al regime armonizzato, purché tali imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.
La norma consente agli Stati membri di tassare prodotti esclusi dall'accisa armonizzata, anche mediante regole analoghe, a condizione che la tassazione non crei formalità legate al superamento della frontiera.
Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa; tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
La disposizione non richiede che l'imposta nazionale abbia natura o finalità diversa dall'accisa armonizzata; vieta soltanto che essa comporti formalità di frontiera.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2003/96/CE
La presente direttiva non si applica ai prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.
Gli oli lubrificanti destinati a usi non propulsivi o non termici sono esclusi dal regime fiscale armonizzato dei prodotti energetici.
Articolo 110 TFUE
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
È vietato un trattamento fiscale più oneroso per i prodotti importati. Una differenza nei termini di pagamento è discriminatoria solo se, in concreto, impone ai prodotti importati un onere finanziario maggiore.
Articolo 34, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
Prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa.
Obblighi preventivi analoghi, finalizzati a garantire il pagamento dell'imposta, non sono automaticamente formalità connesse all'attraversamento della frontiera.
Articoli 40, paragrafo 6, 78 e 89 della legge polacca sui diritti d'accisa
Il regime nazionale prevedeva, tra l'altro, sospensione d'imposta, dichiarazione preventiva, cauzione, dichiarazione semplificata, registrazione degli acquisti e pagamento dell'accisa.
La normativa nazionale può applicare agli oli lubrificanti un regime amministrativo analogo a quello delle accise armonizzate, purché gli obblighi siano realmente collegati alla riscossione e non costituiscano controlli doganali o formalità di frontiera.
Massime di principio
- Un prodotto escluso dall'ambito di un'accisa armonizzata può comunque essere sottoposto a un'imposta nazionale, anche se regolata con norme sostanzialmente identiche a quelle dell'accisa europea.
- Il criterio decisivo non è il nome dell'imposta né la somiglianza del procedimento, ma l'effetto concreto: sono vietate le formalità specificamente collegate al passaggio della frontiera.
- Dichiarazioni, cauzioni, registri e termini di pagamento possono essere legittimi se servono a garantire la riscossione dell'imposta e si collegano al fatto generatore, non all'importazione in quanto tale.
- Per valutare la compatibilità con l'articolo 110 TFUE occorre confrontare il trattamento effettivo dei prodotti importati e nazionali, inclusi termini di pagamento e oneri finanziari.
- La possibilità di scegliere, per i prodotti importati, un regime alternativo con pagamento più rapido non determina da sola discriminazione, se il regime ordinario applicabile ai prodotti nazionali e importati assicura parità di trattamento.
- Quando la Corte europea formula una risposta condizionata a verifiche sui fatti o sul diritto nazionale, il giudice interno deve accertare concretamente che gli obblighi siano applicati in modo non discriminatorio e non costituiscano formalità doganali mascherate.
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