Cassazione Civile, Ordinanza n. 01970/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La lite trae origine da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società a responsabilità limitata, all’esito della quale l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati e, conseguentemente, per maggior reddito IRES. Sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa, venivano poi notificati distinti avvisi di accertamento ai soci e alle società socie per imputare loro maggiori redditi da partecipazione. In primo grado la CTP annullava gli atti per difetto di delega nominativa del funzionario firmatario. In appello la CTR confermava l’invalidità degli avvisi per mancata prova della delega di firma. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR posto a carico dell’Ufficio la produzione della delega non contestata; 3) ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere reputato necessaria la prova della delega pur trattandosi di fatto incontroverso; 4) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia o motivazione sui punti sopra indicati; 5) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 115 c.p.c., per avere ritenuto invalida la delega di firma. Nel corso del giudizio di legittimità alcuni controricorrenti hanno definito la lite con definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, versando integralmente quanto dovuto e determinando la cessazione della materia del contendere per quelle controversie. Per le residue posizioni, il ricorso era stato notificato via posta ma senza deposito degli avvisi di ricevimento, documento essenziale per provare la notifica; la Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso nei confronti dei restanti intimati, senza esaminare i motivi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente alle controversie definite dai contribuenti con la procedura agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018. Quanto alle ulteriori controversie, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate perché notificato a mezzo posta senza deposito degli avvisi di ricevimento, che costituiscono il solo mezzo idoneo a provare l’avvenuta notifica. Non essendo stato depositato tale documento, e in mancanza di attività degli intimati, il ricorso è stato definito inammissibile senza esame dei motivi. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate per le controversie definite, e non è stata applicata la sanzione sul contributo unificato all’Agenzia, quale ente pubblico ammesso a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata perfezionata con domanda tempestiva, pagamento integrale e mancata notifica del diniego, senza successiva richiesta di trattazione, determina l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
art. 149 c.p.c.
Quando la notificazione avviene a mezzo posta, l’ufficio postale spedisce il piego raccomandato con avviso di ricevimento, che deve essere allegato all’originale.
art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982
L’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione eseguita a mezzo posta.
art. 291 c.p.c.
L’ordine di rinnovazione è previsto solo per notificazione nulla ma materialmente avvenuta; non è utilizzabile quando manchi il deposito dell’avviso di ricevimento del ricorso per cassazione notificato per posta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 331 c.p.c.
Non ricorrevano i presupposti per l’integrazione del contraddittorio, non essendovi una causa inscindibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro della denunciata motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi per censurare la valutazione della prova e l’assunzione come non contestato del fatto relativo alla delega di firma.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi per contestare la ripartizione dell’onere della prova circa l’esistenza della delega di firma.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi per lamentare omessa pronuncia sulle questioni attinenti alla delega di firma.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nei motivi quale norma sulla sottoscrizione e validità dell’avviso di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l’obbligo del relativo versamento per l’Agenzia delle Entrate, ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012
Richiamato come base normativa dell’ammissione dell’ente pubblico alla prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato a fondamento dell’esenzione dall’attestazione del contributo unificato per l’ente pubblico.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie, quando perfezionata con domanda tempestiva, pagamento integrale e mancata notifica del diniego entro il termine previsto, comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per le posizioni interessate.
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è documento indispensabile per provare la rituale notificazione; la sua mancata produzione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione se gli intimati non svolgono attività difensiva.
- L’ordine di rinnovazione della notificazione non può supplire alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento quando la notificazione, pur eseguita, non sia stata documentata con l’unico mezzo di prova richiesto dalla legge.
- In presenza di più posizioni impugnate relative a soci o società partecipate da una società a ristretta base, non sussiste automaticamente litisconsorzio necessario fra ente e soci nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi di notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01939/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01947/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01950/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01952/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01953/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01957/2026 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →