Cassazione Penale, Sentenza n. 16364/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello che lo aveva confermato nella condanna per bancarotta fraudolenta documentale e impropria (salvo l'assoluzione per la condotta relativa al Ford Transit). I motivi principali del ricorso per cassazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 627 c.p.p., per non essersi uniformata la Corte d'appello alla precedente sentenza di annullamento della Cassazione, in particolare quanto alla mancanza di prova del dolo e alla presunta confusione tra la mera assunzione formale della carica e la consapevolezza di concorrere con l'amministratore di fatto Manganaro nei reati; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 533 c.p.p. relativamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato; (3) violazione di legge ex art. 521 c.p.p. per presunta disarmonia tra l'imputazione originaria (dolo specifico: impedire la ricostruzione del patrimonio) e la motivazione della condanna (che avrebbe fatto riferimento allo scopo di non far emergere lo sconto fatture per operazioni inesistenti), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse adempiuto agli obblighi indicati nella sentenza di annullamento fornendo una motivazione più approfondita e puntuale. In particolare, la Corte ha ritenuto che sussistesse prova dell'elemento psicologico (dolo) sulla base di: rapporti e operazioni societarie tra Ranalli e Vincenzo Manganaro; la ripetuta assunzione di ruoli formali e sostanziali in più società fallite; la totale mancanza di tenuta delle scritture contabili; il comportamento omissivo del ricorrente di fronte ai numerosi e formali richiami del collegio sindacale; l'operazione di sconto di fatture per operazioni inesistenti come elemento indicativo della consapevolezza del modus operandi; e la valutazione delle dichiarazioni del coimputato Di Giacinto alla luce dell'inerzia e delle contestazioni tardive del ricorrente. Quanto al profilo della presunta disarmonia tra accusa e sentenza, la Corte ha ritenuto che la condotta accertata (impedire la ricostruzione del patrimonio e la mancata tenuta delle scritture) sia sostanzialmente coincidente con l'imputazione e che non si sia verificata una trasformazione radicale della fattispecie tale da ledere il diritto di difesa. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente ottemperato alla precedente pronuncia di annullamento fornendo una motivazione più approfondita e quindi non ravvisa la violazione dedotta.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai criteri di valutazione dell'elemento psicologico; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato i criteri probatori e motivazionali di tale norma nella valutazione del dolo.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra contestazione e accertamento in sentenza; la Corte ha interpretato che non sussiste violazione se non c'è una trasformazione radicale della fattispecie e se l'imputato, nel corso del processo, ha potuto concretamente difendersi sull'oggetto dell'imputazione.
art. 223, comma 3 legge fallimentare
Citata nelle deduzioni del gravame rispetto all'aggravante connessa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte d'appello ha considerato l'operazione di sconto fatture quale elemento sintomatico della consapevolezza del ricorrente, utile ai fini dell'accertamento del dolo.
Massime di principio
- Dopo un annullamento della Cassazione per carenza motivazionale, il giudice di rinvio deve svolgere un esame più approfondito e motivare puntualmente gli elementi posti a base della nuova decisione: una motivazione più dettagliata può sanare i rilievi precedenti.
- La mancanza di tenuta delle scritture contabili, unita a comportamenti omissivi rispetto a formali solleciti del collegio sindacale e a operazioni societarie sospette, può essere valutata come indicativa dell'elemento psicologico (dolo) necessario per la bancarotta documentale e impropria.
- Il riferimento al ruolo formale di amministratore non è di per sé sufficiente a provare il dolo; è necessario dimostrare elementi concreti che colleghino tale ruolo a una consapevole volontà di occultare o frodare i creditori (es. comportamenti ripetuti, operazioni con facta inesistenti, omissioni deliberate).
- Una differenza di formulazione tra l'imputazione originaria e la ricostruzione fattuale in sentenza non determina automaticamente nullità: la violazione sussiste solo se c'è una trasformazione radicale della fattispecie tale da pregiudicare la difesa; se l'imputato ha potuto concretamente difendersi sull'oggetto dell'accusa, la correlazione è rispettata.
- La credibilità e rilevanza delle dichiarazioni di coimputati o testimoni va valutata nel contesto complessivo delle prove e dei comportamenti processuali (es. denunce tardive o strumentali possono ridurne il valore).
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