Sentenza del 21/06/2021 n. 3102 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Motivazione degli atti impositivi - Motivazione per relationem - Obbligo di assicurare l'accesso agli atti richiamati - Obbligo di indicare gli estremi degli atti richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla validità della motivazione per relationem degli atti impositivi: il ricorrente contestava che l'Amministrazione non avesse fornito motivazione adeguata perché aveva richiamato altri provvedimenti senza allegarli o indicarne adeguatamente gli estremi e senza mettere concretamente a disposizione gli atti richiamati, rendendo impossibile la verifica delle ragioni dell'imposizione e la difesa.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la motivazione per relationem sia legittima purché gli atti richiamati siano "disponibili" per l'interessato: ciò significa che l'interessato deve poter prendere visione, richiedere e ottenere copia degli atti richiamati in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e chiederne la produzione in giudizio. Non sussiste obbligo per l'Amministrazione di allegare integralmente o notificare tutti gli atti richiamati al provvedimento finale; è invece obbligata a indicarne gli estremi e a metterli a disposizione su eventuale richiesta dell'interessato. Di conseguenza il ricorso è stato respinto/rigettato nella parte in cui pretendeva che l'Amministrazione dovesse notificare o allegare ogni atto richiamato; la motivazione per relationem è stata considerata sufficiente se accompagnata dall'indicazione degli estremi e dalla disponibilità degli atti per l'accesso e la produzione in giudizio.
Norme richiamate
legge n. 241/1990, art. 3
Art. 3 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi; la Corte ne trae la conseguenza che la disponibilità degli atti richiamati si realizza consentendo l'accesso, la visione e l'ottenimento di copia, piuttosto che l'allegazione integrale al provvedimento.
legge n. 212/2000, art. 7
L'art. 7 garantisce i diritti del contribuente (informazione e accesso); la norma è interpretata come obbligo per l'Amministrazione di indicare gli estremi degli atti e di renderli disponibili per l'interessato.
Consiglio di Stato, sent. n. 1537/2015
Giurisprudenza di riferimento che già ha affermato la possibilità della motivazione per relationem a condizione della disponibilità degli atti richiamati per l'interessato.
Cassazione, ord. n. 13105/2012
Orientamento giurisprudenziale che conferma i limiti e le garanzie richieste per la motivazione per relationem, in linea con i diritti di accesso e difesa del contribuente.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida se gli atti richiamati sono resi disponibili all'interessato mediante possibilità di accesso, visione e ottenimento di copia; non è necessario riportarli integralmente nel provvedimento.
- L'Amministrazione non è obbligata a notificare o allegare tutti gli atti citati, ma deve indicarne con precisione gli estremi e consentirne l'accesso su richiesta.
- Se l'interessato non può effettivamente ottenere accesso o copia degli atti richiamati, la motivazione per relationem può essere considerata viziata e rilevante ai fini dell'annullamento dell'atto impositivo.
- In sede giudiziaria l'interessato può richiedere la produzione degli atti richiamati; il giudice può ordinare la produzione se necessario per l'accertamento del diritto.
- Per una difesa efficace, il contribuente dovrebbe chiedere formalmente accesso e copia degli atti richiamati e, se la disponibilità viene negata o ostacolata, farne valere l'illegittimità in sede amministrativa o giurisdizionale.
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