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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03028/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa per la riscossione provvisoria di metà delle somme indicate in un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2002. L’avviso era stato già sospeso dal giudice tributario e poi successivamente annullato in primo grado. La CTP, preso atto dell’annullamento sopravvenuto dell’atto presupposto, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese, ritenendo che il contribuente non avesse efficacemente contestato la richiesta dell’Ufficio. In appello il contribuente censurava solo il capo sulle spese, sostenendo che mancasse una valida motivazione sulle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per la compensazione e che il giudice avesse erroneamente ritenuto assente la sua opposizione, nonostante una memoria depositata in primo grado. In cassazione deduceva: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata condanna dell’Ufficio secondo soccombenza virtuale; violazione dell’art. 2697 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della memoria; violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 306, comma 4, c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; e, subordinatamente, errata compensazione delle spese del grado di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente e specifico la compensazione delle spese del primo grado, valorizzando la natura provvisoria dell’iscrizione a ruolo ex art. 15 d.P.R. n. 600/1973 e il fatto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale allora vigente, la sospensione dell’avviso di accertamento non produceva effetti diretti sulla cartella di pagamento. La Corte ha escluso che vi fosse violazione dell’art. 92 c.p.c., osservando che il potere di compensazione è discrezionale, purché la motivazione non sia stereotipata o illogica. Ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di interesse il quinto motivo, perché relativo alla compensazione delle spese del grado di appello disposta in favore del medesimo ricorrente che aveva visto rigettare il proprio appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. n. 600/1973

    iscrizione a ruolo a titolo provvisorio

    legittima iscrizione provvisoria a ruolo in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento.

  • art. 47 d.lgs. n. 546/1992

    sospensione dell’esecutività

    la sospensione dell’avviso di accertamento concerne l’esecutività dell’atto, ma non produce automaticamente effetti diretti sulla cartella di pagamento secondo l’indirizzo allora vigente.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    cessata materia del contendere

    la definizione del giudizio per sopravvenuto annullamento dell’atto presupposto è stata ritenuta corretta in primo grado.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la condanna alle spese secondo soccombenza; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 92 c.p.c.

    altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione

    la compensazione è possibile solo se sorretta da motivazione specifica e non stereotipata; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2697 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova, ma non ritenuto violato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per denunciare omessa valutazione degli atti processuali; censura respinta.

  • art. 306, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    il ricorrente aveva chiesto, in via principale o subordinata, la decisione nel merito o il rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, nei regimi applicabili ratione temporis che la subordinano a "gravi ed eccezionali ragioni", è legittima solo se il giudice indica in motivazione circostanze specifiche e concrete della controversia, non formule stereotipate o meramente apparenti.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito, ma solo di verificare che non sia stata violata la regola per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che la motivazione non sia illogica o erronea.
  • In materia tributaria, secondo l’orientamento applicabile al tempo dei fatti, la sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento non incide automaticamente sulla cartella di pagamento consequenziale, che va autonomamente impugnata e, se del caso, sospesa.
  • Quando l’atto impositivo presupposto viene annullato nel corso del giudizio, la declaratoria di cessata materia del contendere può giustificare la regolazione delle spese in base alle peculiarità della vicenda processuale e alla condotta processuale delle parti.
  • Un motivo di ricorso proposto in via subordinata o condizionata è inammissibile per difetto di interesse se presuppone l’accoglimento di censure precedenti rimaste invece respinte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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