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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 2217 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Ici - Titolarità del diritto di proprietà in capo al coniuge - Decesso - Estensione del diritto in capo al superstite - Qualità di erede - Litisconsorzio necessario tra eredi - Necessità - Soggettività passiva dell'usufruttuario - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’assoggettamento all’Ici di immobili che, prima del decesso, erano di proprietà esclusiva del marito della contribuente. La contribuente superstite non era stata nominata erede e deteneva soltanto un diritto di usufrutto; contestava quindi di essere tenuta al pagamento dell’imposta. In via subordinata, anche aderendo all’orientamento che attribuisce all’usufruttuario la qualità di erede, rilevava che l’accertamento avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli eredi, in quanto litisconsorti necessari.

La decisione

È escluso l’obbligo della contribuente di pagare l’Ici per gli immobili in questione, poiché il solo usufrutto non la rende soggetto passivo quando non sia stata nominata erede. Inoltre, anche seguendo l’orientamento che riconosce all’usufruttuario la qualità di erede, l’avviso avrebbe dovuto essere notificato a tutti gli eredi, per la sussistenza del litisconsorzio necessario. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, il giudice, l’esito dei gradi precedenti, le somme contestate né le statuizioni sulle spese.

Massime di principio

  • Il coniuge superstite che detenga soltanto l’usufrutto di un immobile non è, per questo solo fatto, soggetto passivo dell’Ici: occorre verificare chi fosse titolare del diritto rilevante ai fini dell’imposta e se il superstite sia stato nominato erede.
  • Se si ritiene che l’usufruttuario superstite abbia anche qualità di erede, l’accertamento relativo agli immobili ereditari deve coinvolgere tutti gli eredi quando ricorre il litisconsorzio necessario; notificare l’atto a uno solo può risultare insufficiente.

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