Sentenza n. 9624/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 920 del 16.02.2024 emesso dall’Ambasciata d’Italia a Brazzaville ed avente ad oggetto il diniego visto d''ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia a Brazzaville
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso. Il Ministero degli Affari Esteri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero e priva dell’autenticazione rituale. Il TAR ha ritenuto che, sebbene la procura apparisse sottoscritta in Italia, la mancata contestazione dell’eccezione e l’oggetto del giudizio consentissero di desumere che essa fosse stata in realtà sottoscritta dal ricorrente nel Paese di residenza e successivamente trasmessa al difensore italiano. Il difensore aveva autenticato la sottoscrizione senza avere previamente accertato l’identità del sottoscrittore e senza che risultasse che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Da ciò derivava la nullità insanabile della procura, l’inesistenza della rappresentanza processuale e, conseguentemente, la mancanza di valida sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura speciale. Il giudice ha inoltre escluso l’applicabilità al processo amministrativo del meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182 c.p.c., richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego del visto. Ha ritenuto che la procura non contenesse una valida autenticazione, poiché non risultavano l’identificazione del sottoscrittore e la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale o del soggetto autenticante, secondo i requisiti dell’art. 2703 c.c. La procura invalida impediva di riferire al ricorrente l’attività processuale svolta dal difensore e rendeva il ricorso privo della sottoscrizione richiesta dall’art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a., con nullità ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182 c.p.c., in quanto tale disposizione non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e la sua applicazione potrebbe consentire l’aggiramento dei termini decadenziali propri del rito amministrativo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio celebrato in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana, anche se conferita all’estero.
art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla disposizione, applicabile anche al processo amministrativo; l’autenticazione richiede il rispetto dei requisiti propri dell’autentica della sottoscrizione.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione presuppone sia l’identificazione del sottoscrittore sia l’apposizione della firma in presenza del soggetto autenticante; la mera attestazione dell’autenticità della firma non è sufficiente.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata contestazione dell’eccezione relativa alle modalità effettive di sottoscrizione della procura è stata valorizzata ai fini della ricostruzione del fatto.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio la causa di inammissibilità che impedisce la decisione nel merito.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
La carenza di valida sottoscrizione dell’atto introduttivo, conseguente all’assenza di una valida procura, determina la nullità del ricorso e la relativa inammissibilità.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della sanatoria dei vizi della rappresentanza processuale non costituisce un principio generale applicabile al giudizio amministrativo e non consente di sanare il vizio rilevato.
art. 99 c.p.a.
Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria vincola la decisione nella parte relativa all’inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c. al processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di valida procura speciale; se la procura è nulla o inesistente, l’attività processuale del difensore non è giuridicamente riferibile alla parte e il ricorso è inammissibile per carenza di valida sottoscrizione.
- L’autenticazione della procura alle liti richiede che risultino l’identificazione del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del soggetto autenticante; la sola attestazione dell’autenticità della sottoscrizione non integra un’autenticazione rituale.
- La mancata contestazione da parte del ricorrente dell’eccezione relativa all’effettivo luogo e alle modalità di sottoscrizione della procura può essere valutata dal giudice, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., quale elemento per ritenere provata la sottoscrizione all’estero e la successiva trasmissione dell’atto al difensore in Italia.
- La previsione dell’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, anche perché la sanatoria potrebbe eludere i termini decadenziali propri del giudizio amministrativo e pregiudicare la stabilità delle situazioni giuridiche pubbliche.
- La nullità della procura che impedisce di riferire il ricorso alla parte può essere rilevata d’ufficio e conduce a una pronuncia di rito senza esame della legittimità sostanziale del provvedimento impugnato.
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