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Ordinanza

Ordinanza n. 269/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione dell'attività produttiva fino alla dimostrazione della rimozione delle cause del superamento dei limiti differenziali di immissione acustica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 9 della l. n. 447/1995, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'ordinanza disponeva la sospensione dell'attività produttiva dal quinto giorno successivo alla notificazione e fino al deposito di una relazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica, dei limiti di emissione e dei limiti di immissione previsti dalla disciplina statale e dal regolamento acustico comunale. Nel corso dell'istruttoria, la ricorrente aveva realizzato soltanto una parte dei lavori di contenimento delle emissioni sonore. La successiva rilevazione eseguita dal verificatore non aveva però consentito una misurazione attendibile in condizioni di ordinario esercizio, poiché il livello di attività era ridotto e i macchinari non erano pienamente operativi. Il verificatore ha pertanto chiesto una proroga per completare le misurazioni in condizioni equivalenti a quelle della prima rilevazione, che aveva evidenziato il superamento dei limiti consentiti.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta del verificatore e ha ridefinito gli incombenti istruttori. Ha confermato l'incarico di verifica e disposto che le misurazioni siano nuovamente effettuate entro trentacinque giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza all'ARPAC, con deposito della relazione entro i successivi cinque giorni. Le parti potranno presentare osservazioni entro cinque giorni dal deposito; il verificatore dovrà quindi depositare una relazione conclusiva entro ulteriori cinque giorni, illustrando le modalità delle operazioni, le conclusioni, le osservazioni delle parti, la documentazione rilevante e gli eventuali ulteriori lavori di insonorizzazione realizzati. Per assicurare un esito realistico e attendibile della verifica, il verificatore potrà effettuare le misurazioni senza preavviso alle parti, fatta eccezione per i proprietari dei luoghi ai quali sia necessario accedere. Il TAR ha ritenuto che la disciplina processuale non imponga necessariamente lo svolgimento delle operazioni di verifica nel contraddittorio preventivo di tutte le parti. Nelle more, ha confermato la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissato la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 22 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 447/1995

    la sospensione dell’attività produttiva ... fino alla dimostrazione documentata dell’avvenuta rimozione delle cause del superamento del limite differenziale di immissione acustica

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata, ma il TAR non definisce nel merito la legittimità del suo esercizio.

  • art. 4 DPCM 14/11/1997

    rispetto dei limiti differenziali di immissione

    La norma è richiamata quale parametro tecnico di verifica del rispetto dei limiti acustici.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Quando una verifica tecnica non consente di acquisire dati attendibili perché le misurazioni sono state eseguite in condizioni non equivalenti a quelle dell'accertamento originario, il giudice può disporre la rinnovazione delle operazioni in condizioni di ordinario esercizio dell'attività.
  • Nelle operazioni di verificazione, il contraddittorio preventivo di tutte le parti non è necessariamente imposto dalla disciplina processuale, qualora l'assenza di preavviso sia funzionale a garantire la genuinità e l'attendibilità delle misurazioni; deve comunque essere assicurato l'accesso ai luoghi ai soggetti proprietari degli stessi e il successivo contraddittorio mediante osservazioni sulla relazione.
  • In presenza di un'istruttoria tecnica non ancora completa, il giudice può confermare interinalmente la sospensione degli effetti dell'atto impugnato e ridefinire termini e modalità degli incombenti istruttori senza decidere definitivamente la controversia.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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